
Firmato il nuovo Decreto Legge: ecco le misure valide dal 19 maggio 2021
Aggiornamento – 19 maggio 2021
Il Presidente Mario Draghi ha firmato il Decreto Legge n.65 del 18 maggio 2021, che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle “zone gialle” si prevedono graduali modifiche, valide dal 19 maggio 2021.
Leggi il documento in Gazzetta Ufficiale
🟡 Queste le disposizioni previste dal decreto, per le zone gialle in sintesi:
🚗🕚 Spostamenti e Coprifuoco
- Dal 18 maggio 2021, il divieto di spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo;
- A partire dal 7 giugno 2021, hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo;
- Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito.
Scarica il modello di autodichiarazione per gli spostamenti
🍽️ Ristorazione
Dal 1° giugno 2021 sono consentite tutte le attività dei servizi di ristorazione, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
🛍️ Centri commerciali e commercio al dettaglio
Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.
⚽️ Sport, palestre, piscine, centri termali, parchi tematici e di divertimento
- Dal 22 maggio 2021 è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida;
- Dal 24 maggio 2021 sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
- Dal 15 giugno 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati;
- Dal 1° luglio 2021, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli;
- Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere.
🏁 Eventi sportivi
Dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive.
🎭⛪Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
- Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida;
- Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida.
🏛️ Musei
Sono aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che venga garantita una modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
👨🏫 Formazione
Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida
Nelle zone rosse e arancioni, restano in vigore le misure previste dal decreto del 26 aprile 2021
Firmato il “decreto riaperture”: ecco le misure valide dal 26 aprile 2021
Aggiornamento – 23 aprile 2021
Il Presidente Mario Draghi ha firmato il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021, con le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, valide dal 26 aprile al 31 luglio 2021.
Leggi il documento in Gazzetta ufficiale
Leggi le slide riassuntive del Governo
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
😷Indossare la mascherina
Igienizzazione frequente delle mani




Mantenere la distanza
🟡 Ripristino delle zone gialle
Dal 26 aprile sono ripristinate le zone gialle.
🚗 Spostamenti
- Sono consentiti gli spostamenti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche;
- Chi è munito di pass (certificazione verde) può spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni.
Scarica il modello di autodichiarazione per gli spostamenti
👨👨👧👦 Visite ad amici e parenti
Dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2, con minori di 18 anni (anziché 14).
📗💉 Pass vaccinale (certificazione verde)
Il pass (certificazione verde) per gli spostamenti tra Regioni si ottiene con:
- La vaccinazione;
- L’avvenuta guarigione da Covid-19;
- Tampone molecolare o test rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore.
NB: I pass vaccinali rilasciati in ambito Ue sono validi in Italia.
📚 Scuola
Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico è garantita l’attività didattica in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di secondo grado. È garantita l’attività didattica in presenza anche per le scuole superiori, con le seguenti modalità:
Zona rossa: dal 50% al 75%;
🟡Zona gialla e arancione: dal 70% al 100%.
🎓 Università
🟡 Nelle zone gialle e arancioni dal 26 aprile al 31 luglio le attività si svolgono prioritariamente in presenza.
Nelle zone rosse verranno adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica e si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
🍽️ Ristorazione
🟡 Nelle zone gialle dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, a pranzo e a cena, purché all’aperto.
Restano in vigore i vincoli di orario per gli spostamenti.
Nelle zone rosse e arancioni, restano in vigore le misure previste dal decreto del 2 marzo 2021
🎭 Spettacoli
🟡 Nelle zone gialle dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club.
- I posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto;
- In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
Nelle zone rosse e arancioni, restano in vigore le misure previste dal decreto del 2 marzo 2021
🏛️ Musei
🟡 Nelle zone gialle dal 26 aprile è assicurata l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura con modalità di fruizione contingentata o tale da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
Il sabato e nei giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Nelle zone rosse e arancioni, restano in vigore le misure previste dal decreto del 2 marzo 2021
🏁 Manifestazioni sportive
- Dal 1° giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico;
- La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso;
- Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori.
Nelle zone rosse e arancioni, restano in vigore le misure previste dal decreto del 2 marzo 2021
⚽️ Sport, palestre, piscine, centri termali, parchi tematici e di divertimento
🟡 Nelle zone gialle dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto.
Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto.
Dal 1° giugno riaprono le palestre.
Dal 1°luglio sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento.
Nelle zone rosse e arancioni, restano in vigore le misure previste dal decreto del 2 marzo 2021
🗣️ Fiere, convegni e congressi
🟡 Nelle zone gialle dal 15 giugno riaprono le fiere.
Dal 1° luglio riaprono convegni e congressi.
Nelle zone rosse e arancioni, restano in vigore le misure previste dal decreto del 2 marzo 2021
Firmate le nuove ordinanze: ecco la suddivisione in aree valida dal 12 aprile 2021
Aggiornamento -12 aprile 2021
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 9 aprile 2021 ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, due nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus, che entrano in vigore dal 12 aprile 2021.
Leggi l’aggiornamento del Ministero della Salute:
Ministero della Salute_09 aprile 2021
Questa la suddivisione del territorio nazionale in aree, secondo le nuove ordinanze:
Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,Toscana, Umbria, Veneto, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;
Area rossa: Campania, Puglia, Sardegna, Val d’Aosta.
Firmato il nuovo Decreto Legge: ecco le misure valide dal 7 al 30 aprile 2021
Aggiornamento – 06 aprile 2021
Il Presidente Mario Draghi ha firmato il Decreto Legge n.44 del 1° aprile 2021, con le ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, valide dal 7 al 30 aprile 2021.
Il nuovo Decreto Legge proroga le misure previste dal DPCM del 2 marzo, alcune delle misure già previste dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 e introduce alcune novità.
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
🔴 Zona rossa
Le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.
La Regione Lombardia rimane in zona rossa, come indicato nell’Ordinanza pubblicata il 2 aprile 2021 dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.
Scarica il modello di autodichiarazione per gli spostamenti
🟡🟠 Eliminazione della zona gialla
Anche nelle Regioni in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona arancione.
La suddivisione in aree valida dal 2 aprile 2021:
Questa la suddivisione del territorio nazionale in aree secondo l’Ordinanza del 2 aprile 2021:
- 🟠 Zona arancione: Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.
- 🔴Zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta.
👨👨👧👦 Visite ad amici e parenti
Resta confermata la possibilità in zona arancione di far visita a casa di amici e parenti che abitano nello stesso comune, dalle 5:00 alle 22:00, massimo in due persone oltre ai minori di 14 anni;
Nei territori in zona rossa, invece, questo tipo di spostamento non è più consentito.
📚 Scuola
- A partire dal 7 aprile 2021 le attività didattiche ed educative per i nidi, le scuole materne, le scuole elementari e il primo anno delle scuole medie tornano a svolgersi in presenza sull’intero territorio nazionale, anche in zona rossa.
- Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- 🔴 Nelle zone rosse le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola media e delle scuole secondarie di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
- 🟠 Nelle zone arancioni le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola media e delle scuole secondarie di secondo grado saranno svolte con forme flessibili in modo da garantire l’attività in presenza dal 50% al 75%.
💉 Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Firmato il nuovo Decreto Legge: ecco le misure valide dal 15 marzo al 6 prile 2021
Aggiornamento 15 marzo 2021
Il Presidente Mario Draghi ha firmato il Decreto Legge n.29 del 12 marzo 2021, il cosiddetto Decreto Pasqua con le ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , valide dal 15 marzo al 6 aprile 2021.
Le disposizioni previste da questo decreto si aggiungono a quelle previste dal DPCM del 2 marzo 2021, che rimane in vigore anch’esso fino al 6 aprile 2021.
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
🔴Nuove regole per la zona rossa
Le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.
La Regione Lombardia da lunedì 15 marzo sarà nuovamente in zona rossa, come indicato nell’Ordinanza pubblicata il 12 marzo 2021 dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.
Scarica il modello di autodichiarazione per gli spostamenti
🟡🟠 Eliminazione della zona gialla
Anche nelle Regioni in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona arancione.
👨👨👧👦 Visite ad amici e parenti
- Resta confermata la possibilità in zona arancione di far visita a casa di amici e parenti che abitano nello stesso comune, dalle 5:00 alle 22:00, massimo in due persone oltre ai minori di 14 anni;
- Nei territori in zona rossa, invece, questo tipo di spostamento non è più consentito.
🕊️Pasqua 2021
- Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
- In quei giorni è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5:00 e le 22:00, e nei limiti due persone oltre ai minori di 14 anni.
👩🏼🍼 Bonus baby sitter
Nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli saranno previste delle misure eccezionali per autonomi e privati.
È previsto un bonus baby sitter, fino a 100 € euro alla settimana, per:
- lavoratori autonomi
- operatori sanitari
- forze dell’ordine
Saranno concessi congedi parentali, retribuiti al 50%, e retroattivi al 1 gennaio 2021 per i dipendenti con figli sotto i 14 anni.
Dai 14 ai 16 anni saranno fruibili dei congedi senza retribuzione. In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smartworking.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 6 marzo al 6 aprile 2021
Aggiornamento – 03 marzo 2021
Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 2 marzo 2021, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, valide dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Leggi il documento e gli allegati:
DPCM 2 marzo 2021_ Gazzetta Ufficiale
Queste le disposizioni previste dal decreto valide su tutto il territorio nazionale, in sintesi:
😷Mascherine
- Resta l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
- È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
👵🏼➖🧔🏻➖👩 Distanziamento sociale
È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
🚗 Spostamenti
Fino al 27 marzo è vietato ogni spostamento tra regioni o province autonome, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità.
Queste le ulteriori misure restrittive previste per ogni zona:
⚪ Zona bianca
- Sono sospese le misure restrittive previste per la zona gialla, ma rimangono valide le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
- Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi)
🟡 Zona gialla:
🚗 Spostamenti
- Sono vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino.
- Sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome, salvo per motivi di necessità, lavoro o salute.
- Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione. È
- È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa Regione, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
🍽️ Ristorazione
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00
- Il consumo al tavolo è consentito per un massimo 4 persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi.
- Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00.
🛍️ Centri commerciali e commercio al dettaglio
- Sono aperti tutti gli esercizi commerciali, con i consueti orari.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
💆 Servizi alla persona
Le attività relative ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
⚽️ Sport
- È consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Restano aperti i centri sportivi, ma restano chiuse le palestre e le piscine.
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
📚 Scuola
- È garantita l’attività didattica in presenza al 50 % e fino ad un massimo del 75% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie sarà garantita l’attività didattica in presenza;
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
🚎 Trasporto pubblico
Nei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
🎭 Cultura e svago
- Sono aperti i musei dal lunedì al venerdì a condizione che si garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di almeno 1 metro.
- Dal 27 Marzo 2021 musei aperti anche il sabato e i giorni festivi con prenotazione online o telefonica almeno con un giorno di anticipo.
- Dal 27 marzo 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto possono svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati.
- Le attività possono svolgersi a condizione che siano approvati nuovi protocolli o linee guida che indichino anche il numero massimo di spettatori per spettacoli all’aperto e per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
- Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.
🎰 Sale giochi
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
👩💻 Smart working
È confermata la prevalenza dello smart working sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.
👥 Cerimonie, congressi ed eventi
- Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
- Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
- Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
🟠 Zona arancione:
In zona arancione, oltre alle misure già previste per la zona gialla, si applicano i seguenti provvedimenti:
🚗 Spostamenti
- Sono vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
- Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
- Nei piccoli comuni con massimo 5.000 abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di 30km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.
- È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
🍽️ Ristorazione
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
🎭 Cultura e svago
- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
📚 Scuola
Nei comuni inseriti nella zona arancione “rafforzata” è sospesa la didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.
🔴 Zona rossa:
In zona rossa, oltre alle misure già previste per la zona arancione, si applicano i seguenti provvedimenti:
🚗 Spostamenti
- È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
🛍️ Centri commerciali e commercio al dettaglio
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
- Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
💆 Servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
📚 Scuola
Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
👩💻 Smart working
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Firmate le nuove ordinanze: ecco la suddivisione in aree valida dal 1° marzo 2021
Aggiornamento – 01 marzo 2021
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 27 febbraio 2021 ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, cinque nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus, che entrano in vigore il 1° marzo 2021.
Leggi l’aggiornamento del Ministero della Salute:
Ministero della Salute_29 gennaio 2021
Questa la suddivisione del territorio nazionale in aree, secondo le nuove ordinanze:
⚪ Area bianca: Sardegna
Area gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;
Area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;
Area rossa: Basilicata, Molise;
Queste le misure previste per la Lombardia (zona arancione)
Igienizzazione frequente delle mani




Distanziamento sociale
Spostamenti
- È vietata la circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma;
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km, ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
- È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ristorazione
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Centri commerciali, commercio al dettaglio
- Restano aperti i negozi;
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
⚽️ Sport
- Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali.
- Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.
📚 Scuola
- Al 50 % degli studenti delle scuole secondarie sarà garantita l’attività didattica in presenza;
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie sarà garantita l’attività didattica in presenza al 100%;
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
Firmate le nuove ordinanze: ecco la suddivisione in aree valida dal 1° febbraio 2021
Aggiornamento – 30 gennaio 2021
Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato due nuove Ordinanze il 29 gennaio 2021, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che saranno in vigore a partire da lunedì 1° febbraio 2021.
Leggi l’aggiornamento del Ministero della Salute:
Ministero della Salute_29_gennaio_2021
Questa la suddivisione del territorio nazionale in aree, secondo le nuove ordinanze:
Area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto;
Area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.
Area rossa: nessuna Regione
Queste le misure previste per la Lombardia (zona gialla)
Igienizzazione frequente delle mani




Distanziamento sociale
Spostamenti
- Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino.
- Vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome(anche verso le seconde case) fino al 15 febbraio 2021.
- Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
- È consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ristorazione
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00
- Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi
- Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00
Centri commerciali, commercio al dettaglio
- Restano aperti i negozi;
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
Scuola
- È garantita l’attività didattica in presenza al 50 % e fino ad un massimo del 75% per gli studenti delle scuole secondarie;
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie sarà garantita l’attività didattica in presenza;
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
Trasporto pubblico
È prevista la riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e per il trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico
Sport
- È consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale;
- Restano aperti i centri sportivi, ma sono chiuse le palestre e le piscine;
- Dal 15 febbraio gli impianti sono aperti per gli sciatori amatoriali, solo se verranno adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte a evitare assembramenti.
Cultura e svago
- Musei aperti dal lunedì al venerdì, a condizione che detti luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone;
- Cinema e teatri restano chiusi.
Sale giochi
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
Smart working
È consigliato il lavoro a distanza, quando possibile.
Cerimonie, congressi ed eventi
- Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
- Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico
- Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
Firmate le nuove ordinanze: ecco la suddivisione in aree valida dal 24 gennaio 2021
Aggiornamento – 23 gennaio 2020
Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato tre nuove Ordinanze, il 22 gennaio una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, il 23 gennaio per la Regione Lombardia, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.
Leggi l’aggiornamento del Ministero della Salute:
Ministero della Salute_23_gennaio_2021
Questa la suddivisione del territorio nazionale in aree, secondo le nuove ordinanze:
Area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;
Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;
Area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.
Queste le misure previste per la Lombardia (zona arancione)
Igienizzazione frequente delle mani




Distanziamento sociale
Spostamenti
- È vietata la circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km, ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
- È consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ristorazione
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- È sempre consentita, senza nessuna limitazione, l’attività di ristorazione con consegna a domicilio;
- È consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Centri commerciali, commercio al dettaglio
- Restano aperti i negozi;
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
⚽️ Sport, cultura e svago
- Restano chiusi musei e mostre
- Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali.
- Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.
📚 Scuola
- È garantita l’attività didattica in presenza al 50 % per gli studenti delle scuole secondarie;
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie sarà garantita l’attività didattica in presenza;
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021
Aggiornamento – 14 gennaio 2021
Firmato il DPCM del 14 gennaio 2021 con le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Leggi i documenti:
Dpcm 14 gennaio 2021
Queste le disposizioni previste dal decreto valide su tutto il territorio nazionale, in sintesi:
Mascherine
Resta l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, anche quando si entra in casa di persone con cui non si convive abitualmente.
Igienizzazione frequente delle mani




Distanziamento sociale
🚗 Spostamenti
Coprifuoco
- Resta il divieto di spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 5.00, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Resta il divieto di spostamento tra regioni e province autonome fino al 15 febbraio 2021, indipendentemente dal “colore” della propria regione.
Obbligo di esposizione del numero di capienza massima
Per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, è obbligatorio affiggere cartelli con la capienza massima consentita, in linea con i protocolli anti-contagio.
Scarica il cartello per indicare la capienza massima nel tuo locale
🚎Trasporto pubblico
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Obbligo di esposizione del numero di capienza massima
Per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, è obbligatorio affiggere cartelli con la capienza massima consentita, in linea con i protocolli anti-contagio.
Scarica il cartello per indicare la capienza massima nel tuo locale
🍽️ Ristorazione e alberghi
- Nelle zone gialle le attività di ristorazione sono sempre aperti a pranzo;
- Nelle zone arancioni e rosse, le attività di ristorazione rimangono chiuse;
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto fino alle ore 22,00, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00.
- Resta il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- Rimangono attive le attività di ristorazione all’interno degli alberghi, ma per i soli ospiti.
⚽️ Sport, attività fisica e ludica
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- È consentito svolgere attività fisica all’aperto e a livello individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; - Rimane sospeso lo svolgimento degli sport di contatto e l’attività sportiva dilettantistica di base;
- Sport individuali e di squadra: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale;
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
🎭 Cinema, teatri e concerti
- Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
- Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
🖼️ Musei
Sono aperti i musei dal lunedì al venerdì a condizione che detti luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone.
🎰 Bingo e sale giochi
Restano sospese le attività attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.
🗣️ Convegni e congressi
Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
👩💻Smart working
È consigliato il lavoro a distanza, quando possibile.
Queste le ulteriori misure restrittive previste per la Lombardia (zona rossa)
🚗 Spostamenti
- 🚫 È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Sono vietati anche gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
- È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km, ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
- È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma.
🛍️ Chiusura centri commerciali
- 🔴🏢Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. - ✅🗞️Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
🍽️ Ristorazione
- 🍷🍴sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- 🛵Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, fino alle ore 22:00.
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00.
- 🏪Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
📚Scuola e Università
- 💻 L’attività didattica per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media potrà svolgersi solo a distanza. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media ;
- 🎓È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione, eccetto che per i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività.
👥Servizi alla persona
💇🏼Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
⚽️ Sport
- ⛹️♂️ Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività sportive dilettantistiche di base, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
- 🤸♀️ Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
Firmata la nuova ordinanza: ecco la suddivisione in aree valida dal 10 gennaio 2021
Aggiornamento – 9 gennaio 2021
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova Ordinanza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che entrerà in vigore a partire da domenica 10 gennaio 2021.
Leggi l’aggiornamento del Ministero della Salute:
Ministero della salute_aggiornamento 8 gennaio 2021
Questa la suddivisione del territorio nazionale in aree, secondo la nuova ordinanza:
Area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta;
Area arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;
Area rossa: (nessuna Regione)
Restano in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge n°1 del 5 gennaio 2021
Queste le misure previste per la Lombardia (zona arancione)
Igienizzazione frequente delle mani




Distanziamento sociale
Spostamenti
- È vietata la circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma;
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km, ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
- È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ristorazione
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- È sempre consentita, senza nessuna limitazione, l’attività di ristorazione con consegna a domicilio;
- È consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto;
Centri commerciali, commercio al dettaglio
- Restano aperti i negozi;
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
⚽️ Sport
- Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali.
- Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.
📚 Scuola
- A partire dall’11 gennaio 2021, al 50 % degli studenti delle scuole secondarie sarà garantita l’attività didattica in presenza;
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie sarà garantita l’attività didattica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021;
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
Firmato il nuovo Decreto Legge: ecco le misure valide dal 7 al 15 gennaio 2021
Aggiornamento – 7 gennaio 2021
Firimato il decreto-legge n°1 del 5 gennaio 2021, che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, valide dal 7 al 15 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale.
Leggi il decreto-legge:
Decreto-legge n°1 del 5 gennaio 2021
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Zona gialla “rafforzata il 7 e l’8 gennaio 2021
Nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 si applicheranno le misure previste per la zona gialla “rafforzata”, che sono:
Spostamenti
- Sono vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma;
Ristorazione
- Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
- Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- È sempre consentita, senza nessuna limitazione, l’attività di ristorazione con consegna a domicilio. È consentita l’attività di ristorazione con asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Centri commerciali, commercio al dettaglio
Restano aperti i negozi.
Zona arancione il 9 e 10 gennaio 2021
Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, valgono le misure previste per la zona arancione, che sono:
Spostamenti
- È vietata la circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma;
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km, ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
- È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ristorazione
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- È sempre consentita, senza nessuna limitazione, l’attività di ristorazione con consegna a domicilio;
- È consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto;
Centri commerciali, commercio al dettaglio
- Restano aperti i negozi;
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.


Dall’11 al 15 gennaio ritorna la suddivisione del Territorio in aree
Dall’11 gennaio scatta la divisione in fasce sulla base dell’applicazione dei nuovi parametri validati dal Comitato tecnico-scientifico.
Ricordiamo che anche anche nei territori in zona rossa è consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
📚 Scuola
- A partire dall’11 gennaio 2021, al 50 % degli studenti delle scuole secondarie sarà garantita l’attività didattica in presenza;
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie sarà garantita l’attività didattica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021;
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
Firmato il nuovo Decreto Legge: ecco le misure valide per le festività natalizie
Aggiornamento – 19 dicembre 2020
Firmato il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 con le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 valide durante le festività natalizie su tutto il territorio nazionale.
Leggi il documento:
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Zona gialla dal 21 al 23 dicembre 2020
Dal 21 al 23 dicembre rimarranno in vigore le misure previste per la zona gialla.
Spostamenti
Sono sempre consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno della propria regione e verso altre in zona gialla.
Ristorazione
Centri commerciali e commercio al dettaglio
-
Rimangono chiusi centri commerciali e strutture assimilabili nei giorni festivi e prefestivi, tranne che farmacie, parafarmacie, generi alimentari, edicole e tabacchi;
- Fino al 6 gennaio 2021 i negozi al dettaglio possono prolungare l’orario di apertura fino alle 21.
Sport
Zona rossa il 24,25,26, 27, 31 gennaio 2020 e 1,2,3,5,6 genaio 2021
Nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1,2,3,5,6 genaio 2021 saranno valide le misure previste per la zona rossa.
Spostamenti
- Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza.
- È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ristorazione
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- È sempre consentita, senza nessuna limitazione, l’attività di ristorazione con consegna a domicilio;
- È consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto;
Centri commerciali, commercio al dettaglio e mercati
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
Sport
- Sospese le attività nei centri sportivi;
- Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
Zona arancione 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021
Spostamenti
- È vietata la circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
Ristorazione
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- È sempre consentita, senza nessuna limitazione, l’attività di ristorazione con consegna a domicilio;
- È consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto;
Centri commerciali, commercio al dettaglio
Restano aperti i negozi.
Speranza firma la nuova ordinanza: ecco le nuove aree dal 13 dicembre 2020
Aggiornamento – 12 dicembre 2020
Il Ministero della Salute ha pubblicato il comunicato stampa dell’11 dicembre 2020: il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre 2020.
Leggi il comunicato stampa del Ministero della Salute:
Comunicato n.314_11.12.2020
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
Aggiornamento – 4 dicembre 2020
Firmato il DPCM del 3 dicembre 2020 con le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 valide dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.
Leggi il documento:
DPCM 03.12.2020
Leggi gli allegati:
Allegati DPCM 3.12.2020
Leggi le FAQ:
Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:


Suddivisione del Territorio in aree
Rimane la suddivisione del Paese in aree (rossa, arancione, gialla) a seconda del rischio sanitario accertato settimanalmente con Ordinanza del Ministero della Salute.
Mascherine
Resta l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, anche quando si entra in casa di persone con cui non si convive abitualmente.
🚗 Spostamenti
Coprifuoco
Resta il divieto di spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 5.00, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
NB: Per Capodanno il divieto si estende dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
- Sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- Sono esclusi anche gli spostamenti verso le seconde case situate in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.
- È comunque consentito rientrare presso la propria residenza, il proprio domicilio o la propria abitazione.
25 – 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021
- Sono vietati gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- Sono esclusi anche gli spostamenti verso le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio;
- È comunque consentito rientrare presso la propria residenza, il proprio domicilio o la propria abitazione.
🚎Trasporto pubblico
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
✈️ Spostamenti da e per l’estero
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 chi rientrerà dall’estero dovrà osservare l’obbligo di quarantena. Vale anche per i turisti in ingresso nel nostro Paese.
🛍️ Negozi e Centri commerciali
- Restano chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei
centri commerciali, gallerie commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole - Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
Obbligo di esposizione del numero di capienza massima
Per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, è obbligatorio affiggere cartelli con la capienza massima consentita, in linea con i protocolli anti-contagio.
Scarica il cartello per indicare la capienza massima nel tuo locale
💳 Piano Italia Cashless
Per favorire il commercio locale, è stato istituito il piano Italia Cashless: extra cash back di Natale. Chi paga con carta o app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati con carta. Rimborso che potrà arrivare fino a 150€, cumulabile nelle famiglie.
NB: Non è possibile usarlo negli acquisti online.
Per partecipare a questo programma basta scaricare l’app IO: si accede con carta di identità elettronica o SPID.
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🍽️ Ristorazione e alberghi
- Nelle zone gialle le attività di ristorazione sono sempre aperti a pranzo;
- Nelle zone arancioni e rosse, le attività di ristorazione rimangono chiuse;
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto fino alle ore 22,00, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- Resta il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- Rimangono aperti gli alberghi in tutta Italia, ma per Capodanno non sarà possibile organizzare i veglioni. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2020 sono sospese le attività di ristorazione all’interno di queste strutture e sarà consentito solo il servizio in camera.
Scuola
A partire dal 7 gennaio 2020 riprende l’attività didattica in presenza al 75%
📚 Università
- Le Università devono predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria;
- Possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio e le attivitità, relative a tutti gli anni di studio, rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori.
⚽️ Sport, attività fisica e ludica
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- È consentito svolgere attività fisica all’aperto e a livello individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; - Rimane sospeso lo svolgimento degli sport di contatto e l’attività sportiva dilettantistica di base;
- Sport individuali e di squadra: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale;
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
🎭 Cinema, teatri e concerti
- Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
- Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
🎰 Bingo e sale giochi
Restano sospese le attività attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.
🗣️ Convegni e congressi
Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Firmato il nuovo Decreto Legge: ecco le indicazioni valide dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Aggiornamento – 3 dicembre 2020
Firmato il Decreto Legge del 2 dicembre 2020 con le disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in occasione delle feste natalizie.
Leggi il documento:
Decreto Legge 2.12.2020 n. 158
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
- Sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- Sono esclusi anche gli spostamenti verso le seconde case situate in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.
- È comunque consentito rientrare presso la propria residenza, il proprio domicilio o la propria abitazione.
25 – 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021
- Sono vietati gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- Sono esclusi anche gli spostamenti verso le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio;
- È comunque consentito rientrare presso la propria residenza, il proprio domicilio o la propria abitazione.
⚠️ Restiamo in attesa del nuovo DPCM che resterà in vigore fino a metà gennaio 2021.
Speranza firma la nuova ordinanza: ecco le nuove aree dal 29 novembre 2020
Aggiornamento – 28 novembre 2020
Il Ministero della Salute ha pubblicato il comunicato stampa del 27 novembre 2020 con il quale si annuncia che il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.
Leggi il comunicato stampa del Ministero della Salute:
CS_ordinanza_27_11
Queste le misure previste per la Lombardia (zona arancione)
Utilizzo corretto della mascherina





Distanziamento sociale
Spostamenti
Resta vietato uscire dal proprio Comune (se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo, occorre l’autocertificazione).
- Ci si può muovere all’interno del proprio Comune senza autocertificazione fino alle 22, oltre e fino alle 5 del mattino, si può uscire solo per comprovate esigenze e con autocertificazione.
Scarica il modello di autodichiarazione per gli spostamenti:
modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020
🛍️ Negozi e Centri commerciali
- Riaprono tutti i negozi senza limitazioni (ovviamente nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, garantendo lo scaglionamento degli ingressi e la frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi);
- Resta, per ora, lo stop durante le giornate festive e prefestive all’attività dei negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi, delle edicole e dei saloni di acconciatura.
Scuola
- Gli studenti di seconda e terza media tornano a seguire le lezioni in classe.
- Nulla cambia per le scuole superiori: rimane attiva la didattica a distanza.
- Nulla cambia per le università: le attività formative e curricolari non si svolgono in presenza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori.
👩💻Smart working
È consigliato il lavoro a distanza, quando possibile.
🍽️ Ristorazione
Non cambiano le regole. è sospesa l’attività di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.
- Sono consentiti solo l’asporto e la consegna a domicilio, ma resta vietata la consumazione sul posto.
⚽️ Sport
- Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali.
- Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 6 novembre al 3 dicembre
Aggiornamento – 5 novembre 2020
Firmato il DPCM del 3 novembre 2020 con le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 valide dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.
Leggi il documento:
DPCM 3 novembre 2020
Leggi gli allegati:
Allegati DPCM 3 novembre 2020
Il nuovo DPCM istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio, alla quale appartiene ogni Regione. La suddivisione del paese sarà in tre aree (rossa, arancione, gialla) a seconda del rischio sanitario accertato con Ordinanza del Ministero della Salute.
Di seguito riportiamo la suddivisione delle Regioni, come dichiarato dal Presidente Conte in Conferenza Stampa e come disciplinate dall’Ordinanza del Ministro della Salute Speranza
- Zona gialla (art. 1 del DPCM): Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto;
- Zona arancione (art. 2 del DPCM): Puglia e Sicilia;
- Zona rossa (art. 3 del DPCM): Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Queste le disposizioni previste dal decreto valide su tutto il territorio nazionale:
🚗 Spostamenti
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
🍽️ Ristorazione
Confermata la chiusura alle 18:00 per tutti i bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo.
📚Scuola
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
🚎Trasporto pubblico di linea
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
🖼️ Mostre e Musei
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
🛍️ Chiusura centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di:
- farmacie
- parafarmacie
- punti vendita di generi alimentari
- tabacchi
- edicole
🎰 Sale giochi
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Queste le ulteriori misure restrittive previste per la Lombardia (zona rossa)
🚗 Spostamenti
- 🚫 È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Sono vietati anche gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
- 🆗Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; Il transito sui territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
🛍️ Chiusura centri commerciali
- 🔴🏢Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. - ✅🗞️Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
🍽️ Ristorazione
- 🍷🍴sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- 🛵Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- 🏪Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
📚Scuola e Università
- 💻 L’attività didattica per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media puà svolgersi solo a distanza. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. ;
- 🎓È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione, eccetto che per i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività.
👥Servizi alla persona
💇🏼Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
⚽️ Sport
- ⛹️♂️ Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività sportive dilettantistiche di base, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
- 🤸♀️ Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
Aggiornamento – 25 ottobre 2020
Firmato il DPCM del 24 ottobre 2020 con le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 valide dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale.
Leggi il documento:
DPCM 24 ottobre 2020
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Mascherine

Ristorazione
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, particcerie, etc.) sono consentiti dalle 5:00 alle 18:00, compresi la domenica e i giorni festivi;
- Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non siano tutti conviventi;
- È vietato il consumo di cibi e bevande dopo le 18:00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- È consentita, senza limiti d’orario l’attività di ristorazione negli alberghi e in tutte le strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti.
- È consentita l’attività di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
- È consentita l’attività di ristorazione d’asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze
Obbligo di esposizione del numero di capienza massima
Per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico è obbligatori affiggere cartelli con la capienza massima consentita, in linea con i protocolli anti-contagio.
🎭 Cinema, teatri e concerti
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
🎰 Bingo e sale giochi
Sono sospese le attività attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

Palestre, piscine e centri benessere
Sono sospese le attività di attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali, ad eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio; nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
⚽️ Sport
- 🥎 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- ⚽️ restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, nei settori professionistici e dilettantistici;
- 🏟 restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
- 🏃♂️ l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
📚 Scuola e Università
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (materna, elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza.
- Le scuole superiori dovranno adottare la Didattica a distanza (D.A.D.) al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.
🚗 Spostamenti
Si raccomanda di non spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per usufruire di servizi non sospesi
🎉 Feste
Sono vietate le feste al chiuso o all’aperto, anche a seguito di celebrazioni religiose.
🗣️ Convegni e congressi
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Smartworking e sanificazione degli ambienti di lavoro
È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, nonché la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 19 ottobre al 13 novembre
Aggiornamento – 19 ottobre 2020
Firmato il DPCM del 18 ottobre 2020 con le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 valide dal 19 ottobre al 13 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale.
Leggi il documento:
DPCM 18 ottobre 2020
Guarda la diretta del Presidente del Consiglio:
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Mascherine
Ulteriori restrizioni regionali e comunali
- I sindaci potranno chiudere l’accesso alle vie e alle piazze dove si potrebbero creare assembramenti.
- Regioni e Comuni potranno istituire zone rosse e introdurre misure più restrittive.
Scuola
- Si procede con le lezioni in presenza
- Per le secondarie di secondo grado verranno favorite modalitá più flessibili di organizzazione della didattica (orari ingressi; turni pomeridiani).
- Viene incentivata la didattica a distanza e piani didattici più elastici anche per gli atenei.
Ristorazione:
- Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5:00 alle 24 nei locali con tavoli e dalle 5 alle 18:00 senza tavoli
- I tavoli potranno essere al massimo 6 persone e saranno potenziate le misure di tracciamento.
- Ogni ristorante dovrà affiggere cartelli con la capienza massima consentita, in linea con i protocolli anti-contagio.
Consentita la consegna a domicilio senza limite di orario e l’attività d’asporto fino alle 24:00
Nessuna limitazione di orario per attività di ristorazione all’interno di ospedali, aereoporti, autostrade.
🎰 Bingo e sale giochi
Potranno rimanere aperte fino alle 21:00
⚽ Sport
- Vietati sport amatoriali di contatto e le gare dilettantistiche
Consentita l’attività sportiva in forma individuale e quella professionistica.
Palestre: le palestre avranno 1 settimana per adeguare le attività ai protocolli, se non verranno rispettati verranno chiuse la prossima settimana
Fiere e Congressi
- Vietate le sagre e le fiere locali, consentite le fiere nazionali e internazionali.
- Vietate le attività convegnistiche e congressuali, se non in modalità a distanza
Riunioni
- Le riunioni dovranno tenersi a distanza

Smart Working
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 14 ottobre al 13 novembre
Aggiornamento – 13 ottobre 2020
Firmato il DPCM del 13 ottobre 2020 con le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale.
Leggi il documento:
DPCM 13 ottobre 2020
Leggi gli allegati:
Allegati_DPCM_13ottobre_2020
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
😷 Obbligo dell’uso della mascherina
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina nelle seguenti occasioni:
- Nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;
- In tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
Rimane in vigore l’obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Viene inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Sono esclusi dall’obbligo di utilizzare la mascherina:
- Chi fa attività sportiva;
- I bambini sotto i 6 anni,
- I soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e i soggetti che, dovendo interagire con loro siano soggetti alla stessa incompatibilità con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
💻 Smartworking
In merito alle attività professionali si raccomanda di ricorrere anche allo smartworking.
🏠 Divieto di feste private al chiuso o all’aperto e ospiti in casa
È vietato fare feste private al chiuso o all’aperto ed è fortemente raccomandato evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.
E’ data la facoltà alle forze dell’ordine di chiedere l’accesso a luoghi privato per effettuare controlli.
🍺🍽️ Riduzione orari bar e ristoranti
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto.
💃 🎡 Sale da ballo, fiere e congressi
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.
🚌⚽ Stop a gite scolastiche e sport amatoriali di contatto
Torna il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale.
🏟 Competizioni ed eventi sportivi
È consentita la presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso.
Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso, nonché l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
🎭🎬 Limitazioni per cinema, spettacoli e concerti
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.
Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze.
Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
✈️Spostamenti
Per quanto riguarda gli spostamenti con l’estero, si confermano le misure introdotte con le Ordinanze del Ministro della Salute:
- Obbligo di effettuare il tampone in aeroporto o di effettuarlo nelle 48 ore successive all’arrivo (o la presentazione di essersi sottoposto a tampone con risultato negativo nelle precedenti 72 ore all’arrivo) per coloro che provengono o abbiano transitato nei precedenti 14 giorni in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito e Irlanda del Nord.
Nuovo Decreto-Legge: proroga dello stato di emergenza e obbligo di mascherina
Aggiornamento – 08 ottobre 2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020 con le misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Leggi il Decreto Legge sulla Gazzetta Ufficiale
Scopri di più su www.governo.it
Cosa dice il Decreto Legge in sintesi:
⚠️Prorogato lo stato di emergenza
Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19.
😷 Obbligo dell’uso della mascherina
Vengono prorogate le misure previste dal DPCM 7 settembre 2020 e viene introdotto l’obbligo di indossare la mascherina, nonché di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Le protezioni vanno indossate:
- Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
- Nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;
- In tutti i luoghi all’aperto.
Si può fare eccezione agli obblighi sopraelencati nel momento in cui, sia all’aperto che al chiuso, si possa garantire l’isolamento da persone non conviventi.
🧾 Protocolli e linee-guida anti-contagio
Nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.
Vengono mantenute anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide fino al 7 ottobre 2020
Aggiornamento – 08 settembre 2020
Firmato il DPCM del 7 settembre 2020 che proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, contenute nel Dpcm 7 agosto 2020 e valide su tutto il territorio nazionale.
Leggi il documento:
DPCM 07 settembre 2020
Scarica gli allegati:
DPCM 07 settembre 2020 – allegati
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Mascherine ?
Confermato l’obbligo di utilizzare mascherine o protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Mezzi pubblici ?
Confermata la capienza massima consentita all’80% sui mezzi pubblici.
Discoteche e sale da ballo ??
Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo.
Stadi ?️
Rimangono chiusi gli stadi. Le prime partite del campionato della Serie A resteranno senza pubblico.
Ricongiungimenti internazionali ?
Consentito l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva.
Decreto Agosto: ecco il testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato
Aggiornamento – 14 agosto 2020
Pubblichiamo di seguito lo schema di decreto legge, del cosiddetto Decreto Agosto, con le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia e le relative relazioni tecnica ed illustrativa, “bollinato” dalla Ragioneria generale dello Stato e inviato al Colle.
Leggi il documento:
Decreto Agosto: schema di decreto-legge e relazioni tecnica e illustrativa
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide fino al 7 settembre 2020
Aggiornamento – 08 agosto 2020
Firmato il DPCM del 7 agosto 2020 che proroga fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e valide su tutto il territorio nazionale.
Leggi il documento e i relativi allegati:
DPCM_7_agosto_2020
Guarda la diretta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Mascherine ?
Viene mantenuto l’obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico sull’intero territorio nazionale, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Fiere e congressi ?
- Dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.
- Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
Assistenza presso ospedali, RSA e pronto soccorso ?
- È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lunga degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Lavoro agile ?
Si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
Spostamenti ✈️
- Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo motivi specificatamente individuati;
- Per conoscere le disposizioni per chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, per qualsiasi durata, da Stati o territori esteri, potete consultare gli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20.
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Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide fino al 31 luglio 2020
Aggiornamento – 15 luglio 2020
Firmato il DPCM del 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM dell’11 giugno 2020 e valide su tutto il territorio nazionale.
Leggi il documento:
DPCM_14_luglio_2020
Leggi gli allegati:
Allegati DPCM 14 luglio 2020
Consiglio dei Ministri – Integrazione salariale: nuove misure urgenti
Aggiornamento – 17 giugno 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 15 giugno 2020, alle ore 21.30 a Villa Pamphilj, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, è stato approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.
Leggi il documento:
Decreto Legge 16 giugno 2020 n.52
Cosa prevede il decreto-legge?
Il testo prevede che:
- In deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che hanno fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti;
- Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente;
- Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 15 giugno al 14 luglio 2020
Aggiornamento – 12 giugno 2020
Firmato il DPCM dell’11 giugno 2020 con le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 valide su tutto il territorio nazionale dal 15 giugno al 14 luglio 2020.
Leggi il documento:
DPCM_11 giugno 2020
Leggi l’allegato:
allegati_dpcm_11giugno2020
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
- Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.
- Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
- Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
- Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi e tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; - In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.
Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione Europea; gli Stati parte dell’accordo di Schengen; il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; la Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano.
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli menzionati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. - A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
Conferenza delle Regioni: ecco le nuove linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
Aggiornamento – 10 giugno 2020
A seguito della seduta della Conferenza delle Regioni del 9 giugno 2020, sono state aggiornate le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.
Leggi il documento:
Conferenza delle Regioni 09-06-2020 – Linee guida per la riapertura
Quali sono le principali novità?
È stato ampliato lo spettro dei settori compresi dal documento, che ora comprende anche le linee guide per:
- Congressi e grandi fiere;
- Sale slot, sale giochi e sale bingo.
Sono state inoltre razionalizzate e integrate, le schede relative a:
- Ristorazione: è stato inserito un paragrafo dedicato alle cerimonie;
- Attività ricettive: oltre alle indicazioni generali, sono state elaborate regole specifiche per:
- Strutture turistico-ricettive all’aria aperta;
- Rifugi alpini ed escursionistici;
- Ostelli della gioventù;
- Locazioni brevi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio: ecco le misure in sintesi
Aggiornamento – 20 maggio 2020
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, contenente le misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie per fronteggiare l’emergenza economica causata dal Coronavirus.
Leggi il documento:
Decreto Rilancio_ 20 maggio 2020
Precisiamo che il decreto, composto da 266 articoli ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni e potrebbe quindi essere soggetto a modifiche o integrazioni.
Cosa prevede il Decreto Liquidità in sintesi:
Sospensione dei versamenti
Estensione della sospensione al mese di giugno per gli enti sportivi
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:
- Relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
- Fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.
Differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti sospesi
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Versamento delle ritenute non operate
I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
Esclusione dei versamenti Irap
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- Del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
- Della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
- Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
Contribuenti che restano obbligati al versamento
Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:
- Gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- Le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- Le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.
Ammontare dei versamenti esclusi
Determinazione del saldo 2019
Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.
Lo sconto fiscale, quindi, è effettivo soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).
Determinazione del primo acconto 2020
La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:
- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo
Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.
Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- Utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- Ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti
Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).
Indennità per il mese di aprile 2020
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- Lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- Lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- Collaboratori sportivi.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
Indennità per il mese di maggio 2020
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- Lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
Contributo a fondo perduto
Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.
Sono tuttavia esclusi:
- I professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- I lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al- l’art. 38 del DL 18/2020);
- I professionisti iscritti ad un Ordine.
Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- I ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- L’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fattu- rato di aprile 2020 e aprile 2019:
- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
- È previsto un contributo minimo, pari a:
- 000,00 euro, per le persone fisiche;
- 000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di riconoscimento
Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.
Agevolazioni per la capitalizzazione delle società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro
Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:
- Ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- Alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.
- L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.
Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- I ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- I locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Credito d’imposta per la sanificazione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- La sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- L’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi
Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.
Detrazione del 110% – Superbonus
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021. L’agevolazione dovrà essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del- l’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
- L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Interventi antisismici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare dell’agevolazione conosciuta come Sismabonus.
Impianti solari fotovoltaici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co.1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- Per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- Per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione
Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.
L’art. 68 del decreto “Rilancio” opera significative modifiche all’art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.
In sintesi, i principali interventi riguardano:
- L’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- L’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- Il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
- Il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
- La fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Novità in materia di Cassa Integrazione in Deroga
L’art. 70 del decreto “Rilancio” interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall’art. 22 del DL 18/2020.
Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:
- Di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- Incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.
A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamen- to successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all’INPS.
Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di covid-19
L’art. 60 del decreto “Rilancio” attribuisce alle Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:
- Per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- Per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.
Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.
Proroghe e rinnovi dei contratti a termine
L’art. 93 del decreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in esse- re alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:
- Temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
- Di sostituzione di altri lavoratori, o
- Connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle causali.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide dal 18 maggio al 14 giugno 2020 e le linee guida delle Regioni
Aggiornamento – 17 maggio 2020
Firmato il DPCM del 17 maggio 2020 che riconosce le linee guida elaborate dalla Regioni e che definisce le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 valide su tutto il territorio nazionale dal 18 maggio al 14 giugno 2020.
Leggi il documento:
DPCM 17.05.2020
Leggi gli allegati contenenti i protocolli nazionali per la sicurezza:
allegati definitivi DPCM 17.05.2020
Leggi le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive valide in Lombardia:
Regione Lombardia_ Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive
Scarica il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti al di fuori della Regione:
nuovo_modello_autodichiarazione_18_maggio_2020
Queste le disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre i rischi di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni nel rispetto dei contenuti dei protocolli e delle linee guida nazionali e dei criteri di cui all’allegato 10;
- Le attività di ristorazione e le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino gli idonei protocolli o le linee guida applicabili;
- Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto sopra riportato, rispettano i contenuti del protocollo condiviso del 24 aprile (allegato n. 12) relativo alle misure negli ambienti di lavoro nonché il protocollo per le misure nei cantieri (allegato n. 13) nonché il protocollo in materia di trasporto e logistica (allegato n. 14);
- Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono sospesi fino al 14 giugno. Dal 15 giugno, detti spettacoli sono svolti con distanza interpersonale di un metro e con una capienza massima di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli al chiuso. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra riportate. Rimangono sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere ed i congressi;
- Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia nonché le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado comprese le Università;
- Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del DPCM ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- In ordine alle attività professionali, si raccomanda in particolare che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- A decorrere dal 3 giugno, fatte salve le possibili limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale, non sono soggetti a limitazione gli spostamenti verso gli Stati dell’Unione Europea.
Firmato il nuovo decreto-legge: ecco le misure valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020
Aggiornamento – 16 maggio 2020
Firmato il decreto- legge del 16 maggio 2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 valide su tutto il territorio nazionale dal 18 maggio al 31 luglio 2020.
Leggi il documento:
Decreto-Legge n. 33 – 16 maggio 2020
Leggi tutti i dettagli sul sito del Governo
Guarda il video della conferenza stampa:
In diretta da Palazzo Chigi
Pubblicato da Giuseppe Conte su Sabato 16 maggio 2020
Queste le nuove disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Spostamenti
- A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
- Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
- Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
- Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
- È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
- La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
- È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
- Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Funzioni religiose
- Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Scuole e attività didattiche
- Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Attività economiche e produttive
- A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge n. 19 del 2020 o del comma 16. - Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
- Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
- Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Approvato il Decreto Rilancio: ecco alcune anticipazioni
Aggiornamento – 13 maggio 2020
Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato l’approvazione del Decreto Rilancio: una misura molto corposa articolata in 250 articoli per l’erogazione di 55 miliardi di euro per far ripartire il paese.
Guarda il video della conferenza stampa:
In attesa della pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, di seguito riportiamo le anticipazioni sulla misura annunciate durante la conferenza stampa.
Il DL Rilancio si rivolge a diversi settori, è un testo complesso composto da oltre 250 articoli. Parliamo di 55 miliardi pari a due manovre di bilancio. Sono previste anche agevolazioni per imprese medie e piccole, nonché forme di ricapitalizzazione per imprese più grandi. Verranno tagliati 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Significa mettere in campo una forma indiretta di erogazione di liquidità. E’ un intervento una tantum che riguarda il saldo 2019 e l’acconto dell’Irap di giugno di quest’anno. In virtù di un accordo con ANCI non sarà fatta versare a bar e ristoranti la Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
E’ brevemente intervenuto sulle interlocuzioni con le Regioni che hanno chiesto che gli spostamenti tra regioni siano limitati al massimo in questa fase, ed è una richiesta che il Governo è pronto ad accogliere. Proprio in merito alle prossime misure – data la scadenza, il 17 maggio, di quelle previste nel DPCM del 26 aprile – ha annunciato che chiederà Ministri di adottare un decreto legge per coinvolgere più intensamente il Parlamento.
Il Ministro dell’Economia Gualtieri, infine, ha dichiarato che la parte più rilevante del decreto riguarda il sostegno alle imprese: è la fase del contributo per le imprese più piccole fino a 5milioni. Favoriamo anche la ricapitalizzazione del sistema delle imprese, con misure innovative per PMI ed anche per imprese più grandi, in linea con i nuovi indirizzi europei.
Il Premier Conte ha dichiarato che:
- il DL Rilancio si rivolge a diversi settori, è un testo complesso compsto da oltre 250 articoli. Parliamo di 55mld pari a due manovre di bilancio. La parola ora passerà al Parlamento, col contributo di tutti, forze di maggioranza e di opposizione, questo testo potrà essere anche migliorato. E’ una manovra che contiene anche delle premesse perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale.
- Introduciamo delle misure di sostegno alle imprese per accompagnare l’economia con riduzione delle tasse, sgravi per affitti e per bollette elettriche che saranno ancora più leggere. Abbiamo anche un reddito di emergenza per le fasce più deboli da 400 a 800 euro per famiglie in difficoltà con un ISEE fino a 15mila euro e che sono in forte sofferenza.
- Sono stati stanziati, in particolare, 25.6mld di euro per i lavoratori, per rifinanziare cassa integrazione e bonus autonomi.
- Fino ad oggi abbiamo pagato 85% delle richieste di CIG e quasi l’80% di quelle per bonus autonomi. In totale sono state avanzate misure per 4mln e 600 lavoratori. Occorre velocizzare le procedure. Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps prevediamo subito un bonus di 600 euro, saranno erogati prontamente. Si prevede altresì un ulteriore ristoro per loro fino a mille euro, ristoro che sarà erogato anche alle società. Le misure sono molto cospicue, parliamo di 15/16mld di euro.
- Sono previste anche agevolazioni per imprese medie e piccole, nonché forme di ricapitalizzazione per imprese più grandi.
- Tagliamo 4mld di tasse per tutte le imprese fino a 250mln di fatturato. Significa mettere in campo una forma indiretta di erogazione di liquidità. E’ un intervento una tantum che riguarda il saldo 2019 e l’acconto dell’Irap di giugno di quest’anno. Non è una più complessiva riforma del sistema fiscale che non avremmo potuto fare in queste condizioni, ma che potremmo mettere in campo in una prospettiva più stabile.
- Via la prima rata IMU per gli alberghi.
- Rinviati poi tutti gli adempimenti fiscali a settembre.
- Aiutiamo poi le imprese fornitrici della PA sbloccando miliardi di euro.
- Previste interventi per famiglie con un reddito di emergenza da 400 a 800 euro per famiglie con ISEE fino a 15mila euro.
- Sono rinnovati i congedi familiari fino a 30 giorni nel settore privato.
- E’ incrementato il Fondo per le non autosufficenze di 90mln per il 2020
- E’ incrementato il Fondo per le persone con disabilità grave di 20mln per il 2020
- Per la sanità previsti fondi per 3mld e 250min di euro.
- Oltre 1mld sarà destinato alla scuola, fondi che saranno utilizzati anche per la digitalizzazione delle scuole.
- 1mld e 400 milioni vanno al rafforzamento della ricerca universitaria.
- Previsto poi un bonus turismo fruibile per famiglie con ISEE inferiore a 40mila euro.
- Previsto altresì un Fondo strategico per il turismo di 150mln di euro e un fondo per la promozione dell’Italia da 20mn di euro.
- Per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo che hanno versato almeno 7 giorni di contributi nel 2020 arriverà anche l’indennità di 600 euro.
- Previsto anche un fondo per la digitalizzazione del patrimonio culturale.
- Il Ministro Franceschini sta lavorando al tema del turismo: non vogliamo all’interno dell’UE percorsi turistici privilegiati per alcuni territori, sarebbe la distruzione del mercato unico. Il turismo non deve essere determinato da accordi bilaterali, se ciò dovesse avvenire saremmo fuori dall’UE, non lo permetteremo mai.
- Le regioni ci hanno chiesto che gli spostamenti tra regioni siano limitati al massimo in questa fase: è una richiesta ragionevole. E’ bene che non ci siano troppi spostamenti che potrebbero condizionare una valutazione della curva epidemiologica.
- In virtù di un accordo con ANCI non sarà fatta versare a bar e ristoranti la Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Inizieremo subito a lavorare anche per le ristrutturazioni edilizie in modo che si possa tornare a scuola in totale sicurezza.
- Sulla regolarizzazione dei braccianti agricoli migranti è stato richiesto al M5S un supplemento di riflessione. Dal novero escludiamo i reati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e i reati di tratta. Al centro ci deve essere la dignità delle persone, ma questo si accompagna anche al contrasto del caporalato e della criminalità organizzata, nonché emersione del lavoro nero, protezione e sicurezza della salute di tutti.
- Da domani il governo lavorerà al nuovo DPCM. Per il 18 maggio occorre annunciare le nuove misure. Proporrò ai Ministri di adottare un decreto legge per coinvolgere più intensamente e ancora il Parlamento, anche perché siamo in una fase di allentamento dele misure.
Il Ministro dell’Economia Gualtieri ha aggiunto che:
- Sarà rifinanziata la CIG, nonché allargate le forme di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti, autonomi, nonché per le famiglie più in difficoltà che potranno accedere al reddito di emergenza.
- La parte più rilevante del decreto riguarda il sostegno alle imprese: è la fase del contributo per le imprese più piccole fino a 5milioni. Favoriamo anche la ricapitalizzazione del sistema delle imprese, con misure innovative per PMI ed anche per imprese più grandi, in linea con i nuovi indirizzi europei.
- Sono previste misure a sostegno degli investimenti green, con la deduzione al 110% per le spese per ecobonus e messa in sicurezza sismica degli edifici.
- Nel decreto c’è il più grande finanziamento alla ricerca universitaria che sia mai stato fatto.
- Il recovery fund deve essere uno degli strumenti a sostegno delle imprese. Non c’è alcun motivo con questi interventi di entrare nellagovernance delle imprese, è intenzione del governo aiutare le imprese alleviando il carico fiscale per lo sviluppo e l’occupazione.
Il Ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha dichiarato che:
- 6mld sono destinati per imprese che fatturano fino a 5milioni di euro e che hanno avuto un calo del fatturato fino al 33%.
- Il terzo settore è coinvolto negli indennizzi diretti così come le società cooperative.
- Previsti anche gli anticipi dei pagamenti per i debiti della PA con uno stanziamento di 12mid.
- Introduciamo una norma, come l’ecobonus, importante per il settore edilizio per chi non ha la capacità di poter vivere in maniera confortevole in un edificio dal punto di vista climatico.
- Ora occorre concentrarsi sulla prospettiva futura con grandi opere per la sburocratizzazione delle imprese.
- La sottocapitalizzazione delle imprese limita fortemente l’accesso alla liquidità da parte delle imprese.
Il Ministro delle Politiche agricole Bellanova ha osservato che:
- il settore agroalimentare ha una dotazione specifica, perché è una filiera strategica che deve essere utilizzata per rilanciare i prodotti di eccellenza del nostro paese nel mondo. Sono quindi stati destinati 1mld e 150 milioni di euro per la filiera agricola. Si pensi ai settori del florovivaismo, agriturismo, fiiera del vino, sono settori entrati in difficoltà.
- Ulteriori 250mln saranno gestiti dall’ISMEA per facilitare l’accesso al credito delle imprese.
- Previsti poi 250mln di euro destinati al fondo degli indigenti che saranno gestiti con il volontariato laico e cattolico. Quando si parla di emergenza sanitaria si parla anche di nuove fragilità. Questo comporterà l’acquisto di generi alimentari, è un intervento di grande valore sociale oltre che per il settore.
- Si veda poi l’articolo 110bis: da oggi gli invisibili saranno meno invisibili, quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne. Aiuteremo gli immigrati ad avere un permesso di soggiorno. Da oggi vince lo Stato, perché è più forte del caporalato.
Il Ministro della Salute Speranza ha dichiarato che:
- 3mld e 250 milioni di euro sono stanziati per il servizio sanitario nazionale. Tali risorse saranno investite per rafforzare la rete sanitaria territoriale, il contact tracing, mettendo in campo la figura dell’infermiere di comunità, garantendo più capillarità dei servizi di prevenzione sul territorio.
- Sui servizi domiciliari passiamo con questo provvedimento da 2 punti sotto la media OCSE a 0,7 punti sopra la media OCSE.
- Con questo decreto arriveremo a più 115% posti in terapia intensiva. Lavoreremo per rendere le regioni dal punto di vista sanitario più forti. Per questo in campo altri 250mln di euro per continuare ad assumere e 190mln di euro per incentivi a tutto il personale sanitario.
- Sono state trovate anche risorse per finanziare oltre 4mila borse di studio per le specializzazioni in ambito medico.
Firmato il nuovo DPCM: ecco le misure valide in tutta Italia dal 4 al 17 maggio 2020
Aggiornamento – 26 aprile 2020
Firmato il nuovo DPCM con le misure valide su tutto il territorio nazionale dal 4 al 17 maggio 2020.
Leggi il documento:
DPCM 26 aprile 2020
Leggi l’allegato 3 con i codici Ateco per la riapertura a partire dal 4 maggio 2020:
Allegato3
Leggi le FAQ del Ministero:
“Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Scarica il modello di autodichiarazione per gli spostamenti valido dal 4 maggio 2020:
Modello di autodichiarazione per gli spostamenti
NB: Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.
Guarda il video della conferenza stampa:
In diretta da Palazzo Chigi
Pubblicato da Giuseppe Conte su Domenica 26 aprile 2020
Queste le dichiarazioni del Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa:
La curva potrebbe risalire dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza e assumere comportamenti responsabili.Ciascuno può limitare il contagio: almeno 1 metro di distanza di sicurezza, anche in famiglia.
Almeno un contagiato su 4 avviene nelle relazioni familiari.Se ami l’Italia #mantieniledistanze.- ? Emanata l’ordinanza per calmierare il prezzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e fissare il prezzo delle mascherine chirugiche a circa 0,50€ con l’impegno di eliminare anche l’IVA;
Leggi il documento: Ordinanza n._11_Commissario straordinario - Il Consiglio europeo ha affermato un principio importante: reazione comune, rapida e coraggiosa. Le varie iniziative assunte nel tempo si sono arricchite del Recovery fund: una strada più rapida per la ripresa per Paesi come l’Italia che è stata motore primario per ottenere questo risultato storico. Il traguardo finale si raggiungerà negli atti tecnici che formalizzeranno i modi attraverso i quali anche noi otterremo i vantaggi ad essi relativi;
- L’INPS tra gennaio e marzo ha inoltalrato 11.000 mila domande di sostegno al reddito. Un lavoro di enorme portata, ma la ripartenza di questo Paese non sarà possibile finché non riapriranno le imprese.
- ? Con il nuovo decreto saranno stanziati più fondi per gli autonomi e per le categorie sociali più fragili. Per chi ha avuto accesso al bonus da 600€, sarà possibile rinnovarlo solo tramite un click;
- ?Il Governo sta lavorando per il taglio del costo delle bollette e all’erogazione a fondo perduto di finanziamenti per diversi settori, tra cui il turismo, che avrà bisogno di un robusto supporto da parte nostra;
- ?Oltre al decreto per le misure economiche ci sarà un Decreto Sblocca Paese;
Queste le nuove disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
Spostamenti
- Viene confermata la possibilità di spostamento per comprovati motivi di lavoro, salute e necessitá;
- Viene aggiunta la possibilità di spostamento per visite mirate ai congiunti, nel rispetto delle distanze e con l’obbligo di utilizzo delle mascherine, nonché il divieto di creare assembramenti;
- Viene confermato l’obbligo di quarantena per coloro che presentano sintomatologie da infezioni respiratorie e febbre superiore ai 37 gradi;
- Viene confermato il divieto di assembramento di luoghi pubblici o privati;
- Viene Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, purché vengano rispettate le misure di sicurezza. I sindaci sono autorizzati a chiudere questi luoghi se non possono essere garantite le adeguate precauzioni;
Sport e attività motoria
- Ci si potrà allontanare anche oltre ai 200 metri per l’attività sportiva o motoria, purché vengano rispettate, le seguenti distanze:
- 2 m per attività in movimento (es. corsa)
- 1 m per semplice attività motoria;
- Consentiti gli allenamenti di atleti e professionisti a porte chiuse e nel rispetto delle misure di sicurezza;
Cerimonie religiose
- Saranno consentite le cerimonie funebri, limitando la partecipazione ai fino a un masimo di 15 persone e preferendo funzioni all’aperto con l’uso delle mascherine;
- Al momento non sono consentite altre cerimonie, ma il Governo per poterle consentire a breve;
Ristorazione
- Confermata la possibilità di esercitare l’attività di ristorazione con consegna a domicilio;
- Viene consentita l’attività di ristorazione con modalità d’asporto, purché esercitata nel rispetto delle norme di sicurezza e con divieto assoluto di creare assembramento all’inerno e al di fuori dei locali. Si entrerà uno per volta e si consumerà il cibo in luogo privato;
Unità produttive
- Viene consentita la riapertura di tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni e tutto il commercio all’ingrosso complementari questi due macrosettori, purchè venga rispettato il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020.
Leggi il protocollo: Protocollo condiviso_Covid19
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte
le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. - Viene istituito il nuovo protocollo di sicurezza anche per il settore dei trasporti e per i cantieri;
- Consentita a partire dal 27 aprile la riapertura in tutto il paese delle imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export e delle aziende del comparto costruzioni, solo per i cantieri su dissesto, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica; solo se in condizioni di rispettare i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alcune anticipazioni dopo il 18 maggio 2020
- 18 maggio: consentita la riapertura del commercio al dettaglio. Verrà consentita anche l’apertura di musei, mostre e biblioteche;
- giugno: Sarà consentita la riapertura delle attività di cura per la persona, come bar, ristoranti, centri estetici e massaggi, parrucchieri.
Nuovo DPCM: misure restrittive prorogate al 3 maggio con alcune variazioni a partire dal 14 aprile
Aggiornamento – 10 aprile 2020
Firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con alcune variazioni a partire dal 14 aprile 2020.
Leggi il documento:
DPCM 10 aprile 2020.pdf
Variazioni alle attività produttive
Il Decreto Ministeriale consente la riapertura a partire dal 14 aprile 2020 delle seguenti attività:
1. Catolibrerie, librerie, negozi di abbigliamento per bambini;
2. Silvicoltura per alimentare la fornitira di combustibili;
3. Attività forestali.
Verso la fase 2: alcune anticipazioni
È già stato avviato da parte del Consiglio dei Ministri, insieme al Comitato Tecnico Scientifico il lavoro per la cosiddetta “fase 2”, che, oltre ad una graduale riapertura delle attività, prevede:
- La creazione di un gruppo di lavoro di esperti (manager, sociologi, esperti dell’organizzazione del lavoro) che si confronteranno con il Comitato tecnico scientifico e che elaboreranno nuovi modelli innovativi di organizzazione del lavoro (che tengano conto anche del benessere dei lavoratori e della loro salute)
- La creazione di un protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che consisterà nell’aggiornamento con alcune integrazioni al protocollo già firmato a marzo (sanificazione, distanze etc..)
- La riorganizzazione del settore del trasporto e della logistica per evitare tutti quei mezzi che rischiano di creare assembramento.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità: ecco le misure in sintesi
Aggiornamento – 09 aprile 2020
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°94 dell’8 aprile 2020 il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”
Il provvedimento entra in vigore oggi, 9 aprile 2020, e ha 4 principali finalità:
- Sostegno alla liquidità;
- Interventi di natura fiscale e sospensione dei versamenti tributari e contributivi;
- Misure che interessano il diritto societario e le procedure concorsuali;
- Rafforzamento del Golden Power a tutela di settori di rilevanza strategica.
Pubblichiamo in allegato, per maggiore comodità di lettura e di consultazione, la relazione tecnica e la relazione illustrativa al decreto.
Leggi la relazione tecnica:
relazione tecnic decreto liquidità
Leggi la relazione illustrativa:
relazione illustrativa decreto liquidità
Infine, pubblichiamo la circolare di ABI (Associazione Bancaria Italiana) con le misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del Covid-19
Leggi la circolare ABI:
Circolare_ABI_ misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza covid-19
Cosa prevede il Decreto Liquidità in sintesi
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo si potenzia il Fondo di Garanzia per le PMI in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.
Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Tutte le misure per le imprese
Fondo di Garanzia
Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020
- Gratuità della garanzia
- Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata (pdf)
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
- Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
- Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
- Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.
Le altre misure
Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export
Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza):
- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
- impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:
- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
La nuova normativa Golden Power
Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo.
Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.
Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.
Le misure fiscali
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
La norma intende modificare il comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Metodo previsionale acconti giugno
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.
Rimessione in termini per i versamenti
In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Proroga dei certificati
La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
Assistenza fiscale a distanza
La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.
Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.
Le altre misure per le imprese previste nel decreto liquidità
Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani (è questo uno dei risultati positivi riportati dall’azione di lobbying di CNA)
Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento.
Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.
Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
L’articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).
Approvato il Decreto Liquidità: ecco le principali misure previste
Aggiornamento – 06 aprile 2020
Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, alla quale è seguita la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
- Con il decreto approvato si dà liquidità immediata per 400mld di euro alle imprese: 200mld per il finanziamento del mercato interno ed altri 200mld per potenziare l’export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari. Lo stato offrirà una garanzia;
- Sarà potenziato il Fondo centrale di garanzia per le PMI e sarà aggiunto il finanziamento dello Stato attraverso SACE che è e rimarrà in CdP, a beneficio delle piccole imprese, ma soprattutto delle medie e grandi;
- Sono state varate anche misure fiscali e ritenute dei contributi per i mesi di aprile e maggio;
- E’ stato potenziato lo strumento della Golden Power, attraverso cui poter controllare operazioni societarie e scalate ostili, estendendo il raggio d’azione ai settori creditizio, assicurativo, finanziario, intelligenza artificiale, energia, cybersicurezza, alimentare, sanitario, settori che risultano decisivi per il paese;
- E’ stato poi approvato un decreto-legge per la scuola;
- Con questo strumento straordinario lo Stato assicura liquidità e sospende termini di pagamenti ed i vari oneri a carico dei contribuenti;
- Il governo sta poi lavorando a un ulteriore decreto-legge – il c.d. “decreto Aprile” – più corposo con un approccio sistemico a tutte le categorie in sofferenza: conterrà strumenti di protezione sociale e a sostegno dei lavoratori e delle famiglie. Il decreto Aprile è un provvedimento di più ampia prospettiva;
- Sulla decisione e sulle tempistiche di definizione delle zone rosse ci sarà tutto il tempo per assicurare le responsabilità ed il governo – Premier in primis – non si sottrarrà. Sul rapporto tra Stato centrale e regioni non c’è alcun approccio polemico di chi vuole scaricare responsabilità;
- Si sta lavorando affinché le erogazioni del bonus di 600 euro possa avvenire anche prima del 15 aprile;
- Il diritto di accesso alle reti telematiche dovrebbe essere costituzionalmente tutelato. Oggi lo strumento di partecipazione più efficace e concreto è l’accesso a internet, per questo sono stati stanziati dei fondi anche alle scuole per stanziare dei fondi;
- Il governo non è in condizione di anticipare cosa accadrà dopo il 13 aprile rispetto alle limitazioni e alle regole sulle distanze, ci si riserva qualsiasi valutazione da fare di concerto col comitato tecnico-scientifico
- MES no, eurobond sì: Il MES è uno strumento inadeguato, gli eurobond sono una risposta adeguata al momento che stiamo vivendo.
Il Ministro dell’Economia Gualtieri ha aggiunto che:
- Con questo decreto si realizza un’azione senza precedenti: 200mld di garanzie per prestiti fino a 90% garantiti dallo Stato per imprese di tutti i tipi senza limiti. I prestiti copriranno fino a al 25% del fatturato delle imprese. Le garanzie saranno erogate attraverso SACE, le condizioni sono chiare e ci saranno alcune condizioni, come quella di non poter erogare dividendi;
- A questo strumento si aggiunge il potenziamento all’export attraverso SACE e il potenziamento del Fondo centrale di garanzia delle PMI;
- Mobilitiamo 750mld di risorse garantite dallo Stato per poter rilanciare il paese;
- E’ un decreto-legge che il governo ha voluto stralciare dal “decreto Aprile” e che col successivo decreto Aprile sarà completato.
- Il Fondo centrale di garanzia delle PMI sta già operando e con quest’ulteriore stanziamento di risorse accellererà la propria attività d’azione;
- Lo strumento gestito da SACE sarà operativo tra pochi giorni, si sta per mettere in campo una task-force. In pochi giorni si potrà usufruire di questo strumento di sostegno alla liquidità.
Il Ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha osservato che:
- Il Governo intende rispondere a un’esigenza assoluta per le imprese che è quella di liquidità;
- Per il 90% del prestito sarà lo Stato a farsi garante avendo grande fiducia nelle imprese. Prevediamo prestiti fino a 5 mln di euro;
- Fino a 25mila euro di prestito la garanzia dello Stato sarà prestata al 100%: lo Stato garantisce per i piccoli impenditori. La procedura sarà immediata e priva di vincoli. Fino a 25mila euro sarà possibile ottenerlo in modo diretto senza alcuna intermediazione: la banca farà direttamente l’anagrafica, non dovrà chiedere conferma al Fondo di garanzia, non si dovrà fare un’indagine creditizia sul cliente;
- E’ stata poi creata una sezione più ampia con affidamenti fino a 800mila euro con una garanzia del 90% che arriva al 100% con lo strumenti dei Confidi;
- All’interno del Fondo centrale di garanzia è stata inserita una parte ordinamentale e normativa che consente prestiti di più grandi dimensioni.
Il Ministro dell’Istruzione Azzolina ha dichiarato che:
- Il decreto Scuola fa charezza sulla didattica a distanza che non deve essere considerato uno strumento opzionale, ma una chiave di volta per il nostro sistema educativo del momento, dando così dignità ad insegnanti e studenti che lavoreranno con questi strumenti da qui alla fine dell’anno scolastico;
- Al momento non si riescono a portare avanti le graduatorie d’istituto. Si lavorerà per il prossimo anno con una graduatoria digitalizzata;
- Sul digitale sono stati stanziati 85mln di euro di cui 70mln di euro indirizzati all’acquisto di tablet, pc, per tutti gli studenti meno abbienti, affinché il diritto all’istruzione sia costituzionalmente garantito.
Firmato il nuovo DPCM: misure prorogate fino al 13 aprile
Aggiornamento – 1 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Decreto Ministeriale che stabilisce la proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure restrittive di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Leggi il documento:
DPCM 1.4.2020.pdf
Firmato il Decreto del MISE: ecco la nuova lista di codici ATECO delle attività che possono continuare ad operare
Aggiornamento – 26 marzo 2020
Firmato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con l’elenco aggiornato dei codici ATECO che possono continuare la propria attività. Il presente decreto sostituisce l’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ed è valido su tutto il territorio nazionale a partire dal 26 marzo 2020.
Leggi il documento:
Decreto MISE 25 marzo 2020
Cosa cambia dal decreto del 22 marzo?
Le imprese che devono sospendere la propria attività perché non comprese nell’allegato 1 del presente decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Quali sono i codici ATECO che possono continuare la propria attività?
Pubblichiamo di seguito l’elenco completo dei codici codici ATECO delle attività essenziali, così composto:
- In rosso barrato i codici ATECO rimossi;
- In verde i codici ATECO aggiunti;
- In giallo i codici ATECO modificati.
Scarica l’elenco aggiornato al 26 marzo 2020:
Elenco completo codici ATECO attività essenziali
Scarica il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti:
nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile
Firmato il Decreto del 22 marzo 2020: sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali
Aggiornamento- 22 marzo 2020
Il Presidente Conte ha firmato il nuovo Decreto Ministeriale con ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, valide su tutto il territorio nazionale dal 23 marzo al 3 aprile 2020.
Leggi il documento:
dpcm 22 marzo 2020.pdf.
Scarica il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti:
nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile
Queste le nuove disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’elenco sottostante.
Le imprese incluse nell’elenco devono rispettare il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
NB: Tutte le imprese non incluse nell’elenco, e che devono quindi sospendere l’attività, possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;
Inoltre, le attività produttive sospese dal presente decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; - È fatto vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
- È sospesa l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione se non erogati a distanza o in modalità da remoto;
- E’ consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Quali sono i codici ATECO che possono continuare la propria attività?
Possono continuare la propria attività i seguenti solo le imprese con codici ATECO compresi nel seguente elenco:
Leggi l’allegato:
All. 1.pdf
- 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- 03 Pesca e acquacoltura
- 05 Estrazione di carbone
- 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
- 10 Industrie alimentari
- 11 Industria delle bevande
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
- 17 Fabbricazione di carta
- 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici
- 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
- 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
- 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
- 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
- 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 Gestione delle reti fognarie
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 Ingegneria civile
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione, in particolare:
- 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici
- 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici
- 43.21.03 – Installazione di impianti di illuminazione stradale
- 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento d’aria
- 4322.03 – Installazione di impianti spegnimento antincendio
- 43.29.01 – Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili.
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
- 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
- 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili
- 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 80.1 Servizi di vigilanza privata
- 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 82.20.00 Attività dei call center
- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
INPS dà ragione a CNA
Aggiornamento – 22 marzo 2020
Di seguito il comunicato stampa dell’INPS con le nuove determinazioni dell’istituto di previdenza in merito alla sospensione degli adempienti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – pagamento delle quote a carico.
Leggi il documento:
Comunicato stampa INPS
Firmato il Decreto “Cura Italia”: stanziati 25 miliardi per sostenere imprese, lavoratori e famiglie
Aggiornamento -18 marzo 2020
Firmato il nuovo Decreto “Cura Italia”, il decreto economico contenente le misure per sostenere imprese, lavoratori e famiglie. Stanziati 25 miliardi per Sistema Sanitario Nazionale, Protezione Civile, imprese, lavoratori e famiglie. Una prima risposta per far fronte all’ emergenza economica e sociale causata dall’emergenza Coronavirus.
🔴 In diretta da Palazzo Chigi
Pubblicato da Giuseppe Conte su Lunedì 16 marzo 2020
Leggi il documento:
Decreto “Cura Italia”
Di seguito le principali manovre previste dal Decreto Ministeriale:
Sanità
Potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
(artt. 1, 2, 3, 5 e 6)
Il Decreto prevede:
- Risorse per aumentare il numero dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive.
- Risorse per incrementare lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità.
- Nuove assunzioni per il sistema sanitario nazionale
- Norme per consentire, per chi ha conseguito una qualifica professionale sanitaria all’estero, conforme alle direttive dell’Unione Europea, di svolgere l’esercizio temporaneo in Italia.
- Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
- La requisizione da parte della Protezione Civile in uso o in proprietà , da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
Lavoro e Ammortizzatori sociali
Nuovo trattamento cassa integrazione ordinario
(artt. 19, 20 e 21)
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario che deroga in parte all’applicazione del DLGS 148/2015 e inoltre prevede la sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.
Nuova cassa integrazione in deroga
(art. 22)
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza :CIGO- CIGS – FIS e FSB compreso il Fondo FSBA dell’artigianato.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato
(art. 23 e 25)
A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni.
In alternativa al congedo, è possibile scegliere la corresponsione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus è di 1.000€
Permessi retribuiti L. 104/1992
(art. 24)
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020
Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
(art.26)
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Indennità professionisti, cococo, lav. agricoli e dello spettacolo
(artt. 27, 28, 29, 30)
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
(art.33)
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da 68 a 128 giorni.
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
(art.34)
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
(art.37)
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Misure per la liquidità
Fondo di garanzia centrale PMI
(art. 49)
Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
Misure di sostegno finanziario alle imprese
(art.55)
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate.
Misure di sostegno alle PMI
(art. 56)
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
- Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità̀, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità̀, secondo modalità̀ che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà̀ delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Supporto alla liquidità delle imprese
(art. 57)
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% per cento dell’esposizione assunta.
Sospensione dei versamenti
(art. 61)
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione dei termini degli adempimenti
(art. 62)
È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Misure per famiglie e imprese
Sospensione Mutui prima casa (Fondo Gasparrini)
(art. 54)
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo, consentito ai lavoratori dipendenti, è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
Premio lavoratori dipendenti
(art. 63)
Ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro e possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio (che non concorre alla formazione del reddito), pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Crediti d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
(art. 64)
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Crediti d’imposta per botteghe e negozi
(art. 65)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Lavoro agile
(art 39 e 87)
Ai lavoratori dipendenti con disabilità è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile (art. 39).
Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (art 87).
Giustizia
Differimento delle udienze e sospensione dei termini
(art.84)
Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.
Istituti penitenziari
(art.86)
Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19
Sport
Sospensione versamenti canoni
(art. 95)
Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili.
Indennità collaboratori sportivi
(art. 96)
È istituito un fondo di 50 milioni per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi.
Enti Locali
Misure a sostegno dell’Università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
(artt. 100 e 101)
Con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR.
Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea.
Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità̀ a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali.
Utilizzo Avanzi per spesa corrente
(art.109)
I Comuni sono autorizzati per questo anno ad utilizzare in via straordinaria la quota libera dell’avanzo di amministrazione 2019 per finanziare spese correnti relative all’emergenza
Sospensione mutui regioni e enti locali
(art.111 e 112)
Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
Sanificazione straordinaria ambienti enti locali
(art. 114)
È istituito un fondo di 70 milioni di euro a favore di Città Metropolitane, Provincie e Comuni per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi.
Straordinari polizia locale
(art.115)
Si svincolano gli straordinari del personale delle Polizie Locali dalle disposizioni in essere. È istituito un fondo di 10 milioni di euro per contribuire all’erogazione dei compensi.
Proroga scadenze documenti di riconoscimento
(art.104)
La scadenza dei documenti di riconoscimento e identità è prorogara al 31 agosto 2020.
Sanificazione straordinaria ambienti scolastici
(art. 77)
È istituito un fondo di 43,5 milioni di euro a favore delle scuole (statali e paritarie) per l’acquisto di materiali utili alla pulizia straordinaria delle scuole.
Ulteriori disposizioni
Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
(art.72)
Il decreto prevede il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti.
Nuove misure di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale: chiusi negozi, bar, pub, ristoranti, estetiste e parrucchieri
Aggiornamento – 14 marzo 2020
Firmato il nuovo DPCM dell’11 marzo 2020 con le nuove misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19 valide su tutto il territorio nazionale valide dal 12 al 25 marzo 2020.
Leggi il documento:
DPCM 11 marzo 2020
Queste le nuove disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
- Chiusura totale degli esercizi commerciali: bar, ristoranti, pub, parrucchieri, centri estetici, ristoranti (ferma restando la possibilità di effettuare consegne a domicilio), mense (salvo quelle in grado di offrire un’organizzazione idonea al rispetto della distanza di almeno un metro);
- Necessità di agevolare il più possibile il ricorso allo “smart working”, i congedi retribuiti per dipendenti e le ferie;
- Chiusura dei reparti aziendali considerati non indispensabili per la produzione e la necessità che le industrie e le fabbriche si dotino di protocolli adeguati a proteggere dal contagio;
- Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e delle rispettive filiere di beni e servizi;
- Verranno garantiti i servizi pubblici essenziali (trasporti, servizi bancari, assicurativi, postali) e quelli di farmacie, parafarmacie, supermercati, edicole e tabaccherie
Leggi le FAQ di Regione Lombardia:
Regione Lombardia FAQ_Coronavirus
Leggi il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:
Zona rossa estesa a tutto il territorio nazionale
Aggiornamento -martedì 10 marzo 2020
Nuove misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
Aggiorhttps://www.cnalombardia.it/comunicazioni/coronavirus-tutta-italia-e-zona-rossa/namento – mercoledì 4 marzo 2020
Pubblichiamo in allegato il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 con le nuove misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, valide su tutto il territorio nazionale, che vi riassumiamo di seguito:
Art 1
- Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (allegato 1);
- Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- Da oggi fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
- Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (pari a 6 mesi a partire dal 31 gennaio 2020), dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL;
Art. 2
- Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’OMS e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
- Isindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni su tali misure di prevenzione igienico sanitarie, anche presso gli esercizi commerciali;
- È raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
Art. 3
Sarà compito del Prefetto territorialmente competente monitorare l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.
Art 4
Le disposizioni del presente decreto dovranno essere attuate fino al 3 aprile 2020.
Leggi il documento per maggiori dettagli:
DPCM_4_MARZO_2020
Nuove disposizioni valide per la settimana dal 2 all’8 marzo 2020
Aggiornamento – domenica 1 marzo 2020
Pubblichiamo in allegato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 con le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 con validità dal 2 all’8 marzo 2020.
Leggi il documento:
DPCM 1 marzo 2020
Questi i principali punti:
Misure di contenimento nei comuni zona rossa
Per la zona rossa (art. 1) – i comuni interessati dal focolaio di Lombardia e Veneto – permangono le misure restrittive già in vigore.
Misure di contenimento in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Per i territori regionali di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (art.2) sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati;
b) Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate quali grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
c) Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani;
d) Mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone (cosiddetto “criterio droplet”);
e) Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario;
f) Apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
g) Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza in ospedale ;
h) Limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
i) Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Per maggiori dettagli:
Coronavirus: disposizioni valide dal 2 all’8 marzo 2020
Sospensione degli adempimenti tributari per i soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nella zona rossa
Aggiornamento – martedì 25 febbraio 2020
Pubblichiamo in anteprima lo schema di decreto, a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sarà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale e che dispone la sospensione degli adempimenti tributari per i soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nella zona rossa.
Leggi il documento:
Schema di decreto: sospensione adempimenti fiscali comuni zona rossa
Leggi tutte le indicazioni ministeriali per i datori di lavoro:
Coronavirus: istruzioni per i datori di lavoro
Leggi il decalogo del Ministero sui comportamenti da seguire:
Ministero dela Salute – coronavirus: dieci comportamenti da seguire