Superbonus 110%: che cos’è e chi può beneficiarne?
Il Decreto Rilancio (legge n°77/2020) ha definito le regole per l’utilizzo del cosiddetto Superbonus e dello sconto in fattura.
La legge n°77 del 10 luglio 2020, infatti, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico , offrendo anche la possibilità di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Che cos’è il Superbonus 110%? Chi può beneficiarne e per quali interventi? Tutte le risposte le trovi in questo articolo. Continua a leggere per sapere tutti i dettagli.
In questo articolo troverai:
Che cos’è il Superbonus 110%?
Il Superbonus 110% è una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
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NB: Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.
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Chi può beneficiare del Superbonus 110%?
Possono beneficiare di questa agevolazione fiscale condomìni, imprese e persone fisiche e, più precisamente:
- Persone fisiche, che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- Condomìni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- Organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- Associazioni e società sportive.
Quali sono i requisiti che condomìni, imprese e persone fisiche devono avere per beneficiare del Superbonus 110%?
Nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, la detrazione è ammessa nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
La detrazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d’impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili non strumentali o comunque non destinati all’attività economica bensì appartenenti all’ambito personale (ad es.: casa di abitazione).
Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione dall’IRPEF del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all’art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall’articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all’art. 14 del DL n. 63 del 2013.)
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare di questi soggetti:
- Proprietario;
- Nudo proprietario;
- Titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
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NB: Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.
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Quali sono gli interventi “trainanti” che nel settore edilizio prevedono L’Ecobonus?
1) Realizzazione di isolamento termico
Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.
2) Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
È possibile accedere al Superbonus 110% per gli interventi:
- Sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.
- Sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3) Messa in sicurezza antisismica
Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico.
È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.
Le regole generali per accedere al Superbonus 110%
-
- Il Superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (es. infissi, pannelli fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, recupero facciate, ecc.), che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti dalla stessa fissati, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti sopra riportati e precisati dal decreto e nei relativi limiti di spesa previsti;
- L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera e unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari; Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici;
- Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%;
- Sono inclusi anche gli enti del terzo settore, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche (per il rifacimento degli spogliatoi), potranno usufruire del superbonus;
- È previsto l’ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni nei limiti stabiliti;
- È necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale e dell’edifico unifamiliare o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. È Previsto un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
- La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa (data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.
- In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
- Sono previsti massimali che saranno applicabili a tutti gli interventi che rientrano nel perimetro dell’ecobonus.
- Sono previsti specifici adempimenti per cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110%, tra cui in particolare il visto di conformità rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e Caf, ex art. 35 D.lgs. 241/1997). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
- L’asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta la detrazione fiscale da ecobonus e/o da sismabonus ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (comma 13-bis dell’articolo 119).
Detrazione, credito d’imposta e compensazione fiscale: come fare?
In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, ogni contribuente può optare per una delle seguenti opzioni:
1. Sconto in Fattura
Si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante (110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
2. Cessione del credito
Consiste nella cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento complessivo .
Il credito di imposta ceduto, che non sia oggetto di ulteriori cessioni, è fruito mediante compensazione in F24 con tributi e contributi dovuti dal cessionario con la stessa ripartizione in cinque quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Alla compensazione non si applicano i limiti d’importo ordinari. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.
È necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale e dell’edifico unifamiliare o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. È previsto un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa (data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.
Per ogni ulteriori approfondimento, puoi consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate.