
NCC e Taxi: cosa cambia con la nuova circolare
Il Ministero dell’interno ha emesso una nuova circolare per l’applicazione di nuove norme relative ai servizi taxi e, soprattutto, agli NCC (noleggio con conducente). Sei un autotrasportatore e ti occupi di servizio taxi o NCC? Vuoi sapere quali cambiamenti porterà la nuova circolare ed evitare sanzioni? Leggi l’articolo.
È una circolare importante che modifica la legge precedente e si rivolge, per la sua applicazione, alle forze di polizia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.
I nuovi obblighi per il Servizio NCC
La nuova circolare rende più semplice il rientro in rimessa e prevede che i servizi successivi al primo, indicati sul foglio di servizio:
- iniziare nella provincia e finire ovunque;
- iniziare fuori provincia, a patto che finiscano in provincia;
- iniziare e finire in provincia.
Chi ha contratti scritti con data certa anteriore al 30/01/2019 (dimostrata con pec, raccomandata, ecc…) gode di un’ulteriore deroga al rientro in rimessa, prolungata fino al 13/02/2021. In questi casi non è necessario che il servizio sia registrato sul foglio (andrà però esibito il contratto se tenuto presso la sede o la rimessa).
Le rimesse sono le uniche aree di sosta consentite (oltre alle aree di sosta individuate dai comuni per gli NCC autorizzati a svolgere il servizio da piazza). Non è più ammessa la sosta, in nessuna area privata. Resta però la possibilità di sostare fuori dalle rimesse durante l’attesa di un cliente che ha effettuato la prenotazione.
Resta obbligatorio il possesso di una rimessa nel comune a cui appartiene l’autorizzazione, ma il vettore può averne altre in più comuni della provincia in cui potrà legittimamente sostare. Il prelevamento dell’utente e il suo arrivo a destinazione, invece, sono liberi da vincoli territoriali.
Il foglio di servizio
Il foglio di servizio deve essere cartaceo e numerato nelle singole pagine. Questo obbligo permane fino a che non saranno definite le nuove specifiche del foglio di servizio elettronico (che entreranno in vigore dopo il 30 giugno 2019).
La circolare prevede una pagina per ogni servizio, ma riconosce anche che riportare più servizi in un’unica pagina, rispettando quanto richiesto in termini di contenuti del foglio, non possa essere oggetto di sanzione ai sensi dell’articolo 85.
Gli originali dei fogli di servizio devono essere a bordo per un periodo non inferiore a 15 giorni. Una copia deve essere conservata presso la rimessa da cui si è partiti. Gli organi di controllo possono chiederne l’esibizione entro un termine stabilito (art 180 c.8 Codice della Strada).
La conformità della copia del foglio, da lasciare presso la rimessa, dovrà essere attestata dal conducente con la propria firma e dovrà essere presente anche sull’originale.
L’accesso alle ZTL da parte di operatori di altri comuni
I comuni consentono l’accesso alle ZTL ai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, solo se in possesso di una preventiva comunicazione che autocertifichi il possesso dei requisiti. L’autorità comunale può anche prevedere l’obbligo di pagare una tariffa per l’accesso al proprio territorio.
La sostituzione alla guida di NCC e taxi
È stato eliminato il termine di sei mesi come durata massima del contratto di gestione. La circolare offre la possibilità al titolare della licenza di essere sostituito in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente. Questa opportunità è concessa al fine di garantire la continuità di esecuzione del servizio. Che peraltro è una condizione necessaria per il mantenimento della licenza o dell’autorizzazione.
Le sanzioni per NCC e taxi
La circolare specifica che il regime sanzionatorio (articolo 11-bis L. 21/92 e articolo 85 commi 4 e 4-bis CdS) è sospeso fino al 14 maggio 2019.
Quali sono le sanzioni attuabili dal 14 maggio 2019?
Il settore taxi e noleggio è regolamentato da diverse disposizioni per cui le sanzioni possono derivare da varie fonti.
- Leggi regionali (per la Lombardia Legge Regionale 6/2012).
- Regolamenti comunali.
- Legge 21/92:
L’articolo 11-bis della Legge 21/92 prevede la sanzione della sospensione dal ruolo per il mancato rispetto degli articoli 3 e 11 della Legge 21/92. Se applicata nei confronti dei dipendenti la sospensione dal ruolo non consente, in pendenza del provvedimento, di esercitare l’attività di conducente. La stessa sanzione irrogata al titolare comporta invece delle conseguenze sul titolo abilitativo (licenza o autorizzazione) che, in pendenza del provvedimento, resterebbe congelato. In occasione dell’accertamento le forze dell’ordine devono segnalare la violazione alla Camera di commercio competente. - 85 e 86 Codice della Strada:
I due articoli sanzionano l’esercizio abusivo delle attività taxi/NCC ma anche l’esercizio delle attività in violazione delle norme di settore vigenti e le prescrizioni imposte dai titoli autorizzativi.
È pertanto sanzionabile il mancato rispetto delle seguenti regole (ai sensi degli articoli 85 ed 86 del Codice della Strada).
Sanzioni per i Taxi
È prevista una sanzione nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di prelevare l’utente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza.
Sanzioni per gli NCC
Sono previste sanzioni per gli NCC nel caso non siano rispettati le seguenti regole.
- Divieto di sosta su suolo pubblico nei comuni ove è esercito il servizio taxi.
- Obbligo di stazionare all’interno della rimessa (salva la possibilità di essere autorizzato a sostare in piazza).
- Divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l’impiego di dispositivi telematici.
- Obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa (salva la presenza di più prenotazioni sul foglio di servizio).
- Obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio.
Le imprese associate possono richiedere il testo integrale ai propri funzionari territoriali CNA.