
Noleggio e comodato dei veicoli
Circolare del Ministero dei Trasporti
il 16 marzo 2015, il Ministero dei Trasporti ha emanato la circolare 5681, che riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione e il comodato di veicoli industriali, così come regolati dall’articolo 84 del Codice della Strada.
In Italia il codice della strada prevede il divieto al noleggio senza conducente di veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate, tranne nel caso che esso avvenga tra due azienda iscritte all’Albo degli Autotrasportatori o che riguardi veicoli ad uso speciale. Il ministero dei Trasporti ha diffuso la circolare del 16 marzo 2015, che riassume i casi in cui il noleggio è o non è permesso.
La circolare del Ministero ricorda che nell’ambito dell’esercizio dell’attività dell’autotrasporto per conto di terzi è consentita la disponibilità dei veicoli a titolo di:
- proprietà
- usufrutto
- acquisto con riservato dominio
- locazione finanziaria (leasing)
- locazione e comodato
non è consentita la cessione di veicoli a titolo di sub locazione o sub comodato . Non sono mai ammesse altre forme di disponibilità temporanea.
Il Ministero chiarisce inoltre che nell’ambito di accesso diretto al mercato di nuove imprese che si iscrivono all’Albo degli autotrasportatori mediante l’acquisizione di due veicoli Euro 5 (per le imprese che intendono esercitare l’attività fino a 3,5 ton.) oppure mediante l’acquisizione di veicoli per una massa complessiva pari a 80 ton. (per le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli superiori a 3,5 ton) non è ammessa la disponibilità dei menzionati veicoli in locazione né in comodato senza conducente.
Ricordiamo che la locazione dei veicoli di massa complessiva sup a 6 ton. È consentita solo tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Queste imprese devono avere a bordo del veicolo copia del contratto di locazione da esibire alle autorità di controllo qualunque sia la durata del contratto munito di data certa. Vale la pena sempre di rammentare che occorre esibire anche la prova del rapporto di lavoro del conducente ha con l’impresa locataria.
Ricordiamo infine che la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni in favore di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, va comunicato agli uffici della MCTC, per essere registrata la variazione dei documenti di circolazione.