
Ora tocca anche al trasporto mangimi
Manuale HACCP
L’obbligo di implementare le procedure scritte basate sui principi dell’HACCP, è contenuto nel Regolamento Europeo 183/2005.
Il regolamento comunitario impone già diversi adempimenti a carico degli operatori della filiera mangimi poiché la comunità europea va via via assimilando i mangimi agli alimenti inserendoli nelle nuove normative come il pacchetto igiene.
Le nuove disposizioni, si applicano a tutti gli imprenditori della filiera, quindi produttori agricoli, stoccatori, magazzini, molini miscelatori, intermediari e trasportatori.
Gli operatori si dividono in due gruppi:
1) Coloro che svolgono produzioni primarie di mangimi (manipolazione, trasporto e stoccaggio ) nel luogo di produzione;
– trasporto e consegna da un luogo di produzione ad uno stabilimento;
– miscelazione senza uso di additivi o premiscele d’additivi (ad eccezione degli additivi insilati)
2) Tutti gli altri operatori che compiono operazioni diverse da quelle sopra indicate (compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda quando si usano additivi o premiscele)
Gli operatori del primo gruppo devono attenersi in materia di igiene e tenuta dei registri e manuali di corretta prassi a quanto previsto dall’allegato 1 del regolamento europeo.
Quelli del secondo gruppo di cui il trasporto conto terzi fa parte sono obbligati a seguire quanto previsto dall’allegato 2 ovvero presentare notifica sanitaria all’ASL di competenza, redigere e mantenere procedure basate sui principi dell’HACCP.
L’implementazione delle procedure (autorizzazione ASL e manuale HACCP) deve risultare da documenti cartacei a bordo del veicolo.
Chiunque fosse interessato ad essere affiancato nella redazione del manuale HACCP o nell’iscrizione o variazione dell’autorizzazione sanitaria al trasporto mangimi può contattare l’ufficio CNA FITA della provincia di appartenenza.