Verifica della regolarità del vettore mediante portale dell’albo

Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori, con l’approvazione della delibera 23 luglio 2015, ha dato avvio alla fase di sperimentazione per l’implementazione del nuovo portale dell’Albo Autotrasportatori, www.ilportaledellautomobilista.it, che permetterà di verificare la regolarità di ciascuna impresa iscritta. La delibera prevede una fase transitoria, fino al 30 settembre 2015, durante la quale potranno accedere al portale esclusivamente le imprese di autotrasporto, al fine di verificare la loro soggettiva posizione e quindi della regolarizzazione di eventuali anomalie. Dal 1 ottobre, l’accesso alla funzione sarà consentito, previa autenticazione, anche ai committenti delle imprese di autotrasporto ai fini della verifica sulla regolarità del vettore.

 

Sono quindi previste due fasi:

 

1) SPERIMENTALE: DAL 28.7 AL 30.9.2015
Durante tale fase, potranno accedere, tramite un’apposita e speciale sezione inserita nel sito, solo le imprese iscritte all’Albo; esse potranno verificare la correttezza dei dati relativi alla propria posizione, ed acquisire l’attestazione di regolarità dell’impresa a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
a) Iscrizione Albo
b) Iscrizione CCIAA
c) Iscrizione REN – Registro Elettronico nazionale (ove richiesta)
d) Regolarità previdenziale desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INPS
e) Regolarità assicurativa desumibile sulla base dei collegamenti telematici
E’ attivo un numero verde 800 232323 e una casella mail dedicata (assistenza.albo@mit.gov.it) per segnalare eventuali anomalie.
Il sistema segnala eventuali anomalie che sono visibili anche alle imprese.
Attraverso il numero verde si potranno anche avere primi ragguagli circa eventuali anomalie riscontrate dalle imprese nella verifica della loro posizione.
Nessuna segnalazione di anomalia è prevista a cura del Comitato centrale dell’Albo.

 

2) A REGIME: DAL 1° OTTOBRE 2015:
Con l’inizio della fase a regime, l’accesso alla funzione sarà consentito, previa autenticazione, anche ai committenti delle imprese di autotrasporto ai fini della verifica sulla regolarità del vettore. Per questi soggetti comparirà solo una attestazione di: regolarità/non regolarità che potrà essere conseguita in via telematica. L’insussistenza di uno o più dei requisiti determina lo stato di “non regolarità” dell’impresa iscritta all’Albo. Vale la pena di ricordare brevemente l’obiettivo il legislatore ha inteso perseguire, affidando al Committente la verifica della regolarità del vettore.

 

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEL VETTORE A CURA DEL COMMITTENTE

La verifica, preliminare all’affidamento del servizio di trasporto, della regolarità del vettore da parte del Committente, è uno degli aspetti centrali con i quali, la Legge di stabilità 2015, ha rivisto i rapporti tra vettori e committenti in seguito al pronunciamento della Corte di Giustizia europea che ha sostanzialmente determinato la “bocciatura” dei costi minimi di sicurezza. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di garantire l’affidamento del servizio di trasporto a vettori in regola (e conseguentemente ad un equo prezzo di mercato). Incentivo per l’affidamento a vettori in regola è l’introduzione di una specifica responsabilità solidale del committente.

 

Dal 1 gennaio 2015, Il committente che non verifica preliminarmente alla conclusione del contratto di trasporto la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa del vettore, risponde personalmente dei suoi eventuali insoluti. Il committente, per scongiurare il vincolo solidale, deve acquisire dal vettore, prima della stipula del contratto di trasporto (verbale o scritto) il DURC. Da ottobre invece, il trasportatore non dovrà più produrre il DURC perché il committente potrà acquisire direttamente on-line L’ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DEL VETTORE, che contempla, oltre alla verifiche della regolarità retributiva, previdenziale ed assicurativa, anche quelle assegnate all’Albo degli autotrasportatori.

 

Rammentiamo altresì che nel caso di contratto scritto il committente è obbligato in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori: i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto. Nel caso di contatto verbale oltre agli obblighi citati assume anche quelli relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del Codice della Strada commesse nell’esecuzione dei trasporti per suo conto eseguiti.

Per informazioni contattare:

Luca Scandella Responsabile Provinciale FITA
Tel. 035/285185 – Mail:  luca.s@cnabergamo.it