Rigettato il ricorso contro FSBA: la contribuzione a favore del fondo è obbligatoria

Rigettato ricorso contro FSBA

Rigettato il ricorso contro FSBA: la contribuzione a favore del fondo è obbligatoria

È ufficiale: lo scorso 2 dicembre 2021 il Tribunale di Roma, in qualità di giudice del lavoro, ha rigettato integralmente il ricorso proposto contro FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato. La sentenza di merito stabilisce l’obbligatorietà della contribuzione a favore di FSBA per i datori di lavoro del settore artigiano.

In questo articolo ti riassumiamo brevemente tutti i passaggi che hanno portato al contenzioso e alla sua soluzione. Continua a leggere per saperne di più.

La natura del contenzioso con il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

A partire dal 2020, con l’avvento della pandemia e con il riconoscimento del ruolo di FSBA ad intervenire per l’erogazione di risorse anche pubbliche per il sostegno al reddito dei dipendenti di aziende artigiane, sono stati presentati diversi ricorsi con il fine di evadere la contribuzione a favore di FSBA.  Non solo, ma anche con l’obiettivo di inserire nel sistema contributivo delle Bilateralità Artigiana una forma di condono perenne per le imprese inadempienti, ma i cui dipendenti sono risultati beneficiari di assegno ordinario per la mancanza di lavoro erogato da FSBA.

Che cosa dice la sentenza del Tribunale?

Il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente il ricorso proposto contro FSBA e ribadisce che i datori di lavoro del settore artigiano sono soggetti all’obbligo di contribuzione a favore del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato.

Leggi qui la sentenza completa

La pronuncia del giudice del lavoro prende atto della volontà del legislatore di considerare tutte le imprese artigiane vincolate a FSBA. Il giudice, infatti, chiarisce che il vincolo a FSBA deriva dalla legge, in modo inderogabile.

Questo vincolo nasce dall’inquadramento previdenziale a cui è assoggettato il datore di lavoro artigiano (imprese inquadrate nel settore dell’artigianato ed individuate come artigiane tramite il Codice Statistico Contributivo) e l’obbligatorietà è confermata anche dalla bozza di Riforma degli Ammortizzatori Sociali, che, con una norma interpretativa valida in maniera retroattiva, considera applicabili ai versamenti a FSBA le disposizioni dettate per la contribuzione obbligatoria in favore degli enti pubblici.

La vittoria di FSBA

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un grande successo che avrà anche un impatto positivo su altri processi relativi a materie analoghe attualmente in atto e pendenti davanti al giudice del lavoro.

Questa vittoria, inoltre, si aggiunge all’importante risultato ottenuto dal Fondo e dalla Bilateralità con l’imminente Riforma degli Ammortizzatori Sociali, che verrà realizzata nei prossimi giorni con l’approvazione della Finanziaria.  

Si tratta di riconoscimenti importanti che hanno un forte impatto per la rappresentatività dell’Associazione e che contribuiscono ad affermare la CNA come un interlocutore credibile e autorevole nel panorama istituzionale; valorizzato e sostenuto dal Legislatore e, ora, anche da parte della magistratura.