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Confermato il diritto al rimborso accise anche se la cisterna non è autorizzata ma scattano le segnalazioni all’autorità amministrativa

Rimborso accise sui carburanti per autotrazione

CNA FITA Lombardia aveva ragione: dopo la risposta dell’8 agosto 2017, oggi la CNA ha avuto la conferma dalla Direzione Generale delle Dogane

L’assenza dell’autorizzazione comunale per le cisterne di carburante ad uso privato, non determina la decadenza del rimborso delle accise la CNAFITA della Lombardia era già stata investita dal problema e fin dal luglio del 2017 aveva posto il quesito alla Direzione della Dogane di Brescia che, una volta interpellata la direzione Generale ci aveva risposto esattamente così come oggi risponde alla CNAFITA NAzionale.

Era un quesito ben posto a difesa dei diritte delle nostre imprese e di molte altre imprese delle regioni vicine. Finalmente oggi abbiamo avuto una risposta che riguarda tutto il paese e la riportiamo come la riporta una nota della CNA FITA Nazionale.

Come si ricorderà, in tema di ipotesi di mancato riconoscimento dell’agevolazione del rimborso delle accise in caso di distributore privato privo di autorizzazione amministrativa, la CNA FITA aveva inoltrato, tramite l’ufficio politiche fiscali della CNA nazionale, un’apposita consulenza giuridica alla Direzione Centrale delle Dogane.

In tale documento, sostenevamo che, la mancanza della prescritta autorizzazione comunale deve qualificarsi come una inadempienza da sanare con l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ma non può comportare, in assenza di una norma di rango primario o secondario, la perdita di un beneficio fiscale accordato alle imprese di autotrasporto per il gasolio consumato.

L’Agenzia delle Dogane, con nota Prot. 35900/RU del 28 Marzo 2018, da ragione alla CNA FITA e stabilisce definitivamente che: “ …. l’assenza del richiamato titolo autorizzatorio di competenza dell’autorità amministrativa non produca di per sé la decadenza del beneficio fiscale ed il conseguente recupero dell’imposta qualora essa non influenzi la realizzazione delle condizioni di consumo prescritte per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa”.

In particolare la citata nota dell’Agenzia delle Dogane, dopo un’analisi giuridica in linea con quanto sostenuto dalla CNA, “acclara” che la mancata autorizzazione amministrativa all’istallazione della “cisternetta” non pregiudica il diritto al rimborso o alla compensazione del credito sulle accise assolte, il quale deve essere legato esclusivamente all’effettivo consumo del carburante.

La circolare del 28 Marzo 2018, esplicita poi che le condizioni prescritte per usufruire correttamente dell’agevolazione sul gasolio per autotrazione, esistono quando ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:

  1. Indicazione nella dichiarazione trimestrale di rimborso del possesso dell’impianto di distribuzione per uso privato, non soggetto a denuncia ex art.25 del TUA, mediante compilazione del Quadro B ( cioè quando il distributore privato ha una capacità pari o inferiore a 10 metri cubi; se superiore occorre denunciarne l’esercizio all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio)
  2. Gestione dell’impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla rispettiva legge regionale per l’utilizzo ad uso privato che consenta comunque la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione
  3. Adempimento integrale degli obblighi tributari a tutela del corretto impiego del gasolio nella destinazione d’uso agevolata

La agenziadogane28marzo2018i evidenzia infine che verranno segnalate, all’autorità competente, le eventuali irregolarità amministrative riscontrate in materia di installazione e gestione del distributore privato di carburanti.

Ora, il nostro impegno, sarà quello di monitorare sul territorio nazionale che tale nota sia rispettata nei termini indicati dalla Direzione Centrale delle Dogane, soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna e Marche dove la problematica era maggiormente emersa.

Riportiamo una beneficifiscali relativo al rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione.