
Riconoscimento qualifiche professionali: installazione impianti in Italia di impresa inglese
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) si è pronunciato (Parere MISE 12 novembre 2015 – Prot. 232178) in merito alla non idoneità dei requisiti tecnico-professionali per l’esercizio in Italia dell’attività di installazione di impianti da parte di società avente sede principale nel Regno Unito.
Un’impresa comunitaria che esercita abitualmente l’attività di installazione impianti in Gran Bretagna, a norma del Trattato sul funzionamento del Unione europea (TFUE), può esercitare l’attività, per cui risulta registrata nel paese d’origine, sull’intero territorio dell’Unione secondo due modalità:
a) in regime di stabilimento, cioè radicandosi per un periodo continuativo, più o meno prolungato nel nostro paese;
b) in libera prestazione di servizi, cioè svolgendo un’attività temporanea ed occasionale.
Nel primo caso (regime di stabilimento), l’impresa sarà tenuta ad iscrivere una sede secondaria o unità locale in Italia, limitandosi a dichiarare l’attività esercitata nel Regno Unito e chiedendo di esercitare quella medesima attività in Italia, presso la localizzazione eletta. In questo caso nessun altro adempimento è richiesto all’impresa, che non dovrà nominare alcun responsabile tecnico (DM 37/2008 e come precisato dall’art. 11, comma 2, del DPR 558/1999, riferito alla legge 46 del 1990).
Nel secondo caso (libera prestazione di servizi), l’impresa dovrà presentare, alla Direzione generale del MISE, la dichiarazione preventiva di libera prestazione di servizi (art. 10 del d. lgsl. 206/2007), da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività. Nessun altro adempimento è richiesto all’impresa.
Vale la pena evidenziare un elemento di criticità: l’impresa comunitaria, non risultando, in quanto tale, iscritta ad alcuna Camera di commercio, quale modalità deve adottare per poter presentare la dichiarazione di conformità?
Effettivamente l’articolo 11 del DM 37/2008, nel disporre il deposito della dichiarazione di conformità presso lo Sportello unico per l’edilizia, attribuisce alla Camera di commercio la verifica dell’abilitazione dell’installatore, ma non è chiaro il riferimento territoriale da adottare per l’individuazione della Camera di commercio competente allo svolgimento di tali verifiche.
In altre parole, in caso di libera prestazione di servizi transfrontalieri, quale CCIAA è da ritenersi incaricata della verifica dell’abilitazione? Secondo il MISE:
“Si ritiene doversi fare riferimento alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto dell’intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione depositata dall’impresa comunitaria.”
La Camera di commercio così individuata potrà, a sua volta, effettuare le verifiche consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui il MISE cura la pubblicazione sul proprio sito internet.
Da sottolineare che anche in precedenza il MISE si era espresso, nel merito, in tal senso (Prot. n. 169311 del 22 settembre 2015).
DM_37_08_MISE_Installatore_impianti_in_LiberaPrestazioneServizi