
Coronavirus: tutta Italia è zona rossa
Zona rossa estesa a tutto il territorio nazionale
Aggiornamento – martedì 10 marzo 2020
Pubblichiamo in allegato il DPCM del 9 marzo 2020, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che decreta l’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure stringenti per contenere la diffusione del virus COVID-19 previste dall’art. 1 del decreto del Presidente dl Consiglio dei Ministri dell’8marzo 2020.
Leggi il documento:
DPCM 9 marzo 2020
Per la Lombardia restano valide le misure previste dall’art. 1 del DPCM dell’8marzo 2020, di cui trovate l’aggiornamento di seguito.
Leggi le FAQ:
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Nuova zona rossa: chiusa la Lombardia e 14 province
Aggiornamento – domenica 8 marzo 2020
Pubblichiamo in allegato il DPCM dell’8 marzo, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente provvedimenti più stringenti per contenere la diffusione del virus COVID-19 in Lombardia e in altre 14 province dove i contagi sono maggiori, insieme ad altre disposizioni valide su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020.
Leggi il documento:
DPCM_8_marzo_2020 Misure per la Lombardia ed il territorio Nazionale
Queste le principali misure urgenti previste dall’art. 1 per il contenimento del contagio in Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:
Mobilità
- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio lombardo nonché all’interno dello stesso.
Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (Modulo per l’autocertificazione degli spostamenti). È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Al riguardo il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgeseha adottato la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.Leggi il documento:
Comunicato_Ministero_Interno_8 marzo 2020 - Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità
I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.
- Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei Carabinieri e dalle polizie municipali
- Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
- Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
- Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
- La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
- È prevista la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti indicata dal dpcm 8 marzo 2020.
Trasporto Merci
Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati è contenuta del DPCM. Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Trasmettiamo la circolare, ancora in bozza, del Dipartimento nazionale della Protezione Civile con i chiarimenti in tema di trasporto merci e di spostamento delle persone per lavoro, necessità e motivi di salute.
Leggi il documento:
OCDPC interpretativa dpcm 8 marzo 2020
Attività sportive
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico; - Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Lavoro
- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie;
- Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato.Chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione.
- Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.
Luoghi di culto
- È consentita l’apertura dei luoghi di culto solo se vengono adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire la distanza di almeno un metro tra un frequentatore e l’altro.
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Istruzione e formazione
- Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
- Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle effettuate su base curriculare o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato per i medici, e quelli per il personale della protezione civile.
Stop agli esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei suddetti territori.
Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Negozi aperti solo a un metro di distanza
Sono consentite tutte le altre attività commercialia condizione che il gestore garantisca accessi contingentati e tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.
Chiusi esercizi nei centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
- Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa.
Aperti alimentari, farmacie e parafarmacie
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Anche in questo caso il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro.