Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale
Questa mattina, venerdì 4 marzo, le Parti sociali regionali dell’Artigianato hanno siglato un Accordo interconfederale regionale sull’Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale. Si tratta di un risultato importante, che arriva dopo alcune settimane di trattativa: un confronto nel corso del quale le Parti hanno dovuto gestire, oltre alle fisiologiche dialettiche negoziali, anche le difficoltà generate da un accordo, di incerta validità (la questione è stata portata all’attenzione delle competenti autorità nazionali), siglato in forma separata, a Varese, da un fronte composito e parziale di rappresentanze datoriali e sindacali (Confartigianato, Confcommercio e CISL).
Con l’Accordo regionale di oggi l’artigianato lombardo ha finalmente uno strumento interconfederale vero e proprio, coerente con i requisiti richiesti dalla legge e capace di assicurare al meglio l’interesse dell’artigianato e delle piccole imprese grazie alla firma e all’impegno di tutte le Parti sociali datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative: in tal senso, CNA Lombardia ha fin da subito pensato che fosse opportuno, pur di tutelare al meglio le imprese iscritte, lavorare tutto il tempo necessario a trovare la sintesi più equilibrata con CGIL CISL e UIL.
Il sistema regionale di CNA ha infatti creduto profondamente nell’esigenza di fornire alle proprie imprese iscritte un valido e sicuro canale per l’assunzione dei giovani apprendisti di primo livello.
In sintesi, le caratteristiche salienti dell’intesa raggiunta sono le seguenti:
– Conservando tutti i vantaggi derivanti dal Jobs Act (decreto 81 del 2015), la formazione esterna non comporta alcun obbligo retributivo per il datore di lavoro;
– Per le ore di formazione interna, l’impresa corrisponderà all’apprendista il 20% del dovuto
– Per quanto concerne la retribuzione delle ore lavorate, l’impresa corrisponderà all’apprendista le seguenti percentuali della retribuzione tabellare corrispondente al livello raggiunto al termine del periodo di apprendistato:
a) durata triennale: 60% primo anno; 65% secondo anno; 75% terzo anno
b) durata quadriennale: 60% primo anno; 65% secondo anno; 75% terzo anno; 80% quarto anno
Contestualmente, con un’intesa dedicata le Parti regionali hanno istituito una provvidenza della bilateralità regionale al fine di promuovere ed incentivare l’apprendistato di primo livello.
In particolare, alle imprese che assumono apprendisti in applicazione dell’Accordo interconfederale l’Ente Bilaterale regionale riconoscerà 250 euro al momento dell’assunzione dell’apprendista.
Molto soddisfatto il Presidente di CNA Lombardia, Daniele Parolo: “Con l’Accordo regionale sull’apprendistato le imprese dell’artigianato lombardo hanno finalmente uno strumento contrattuale coerente e vantaggioso con cui aiutare i più giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro: noi di CNA non abbiamo mai avuto dubbi sull’esigenza di un accordo veramente interconfederale e capace di trovare una sintesi tra tutte la Parti sociali, datoriali e sindacali. Solo in questo modo possiamo tutelare fino in fondo le nostre imprese”.
“Abbiamo trovato una sintesi equilibrata” commenta Stefano Binda, responsabile relazioni sindacali CNA Lombardia. “Sulle ore di formazione esterna consentiamo alle nostre imprese di incamerare tutti i vantaggi del Job Act, azzerando ogni obbligo retributivo diretto ed indiretto. La formazione interna sarà retribuita al 20% del dovuto, mentre le ore lavorate vedranno percentuali retributive comprese tra il 60% del primo anno e l’85% del quarto anno di apprendistato”
Intesa provvidenze apprendistato qualifica e diploma professionale_04.03.2016
Accordo interpretativo_04.03.2016